La legge di stabilità 2013 prevedeva l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia per l’aggiornamento delle caratteristiche tecniche degli apparecchi senza vincita in denaro, e «individuare le tipologie di apparecchi di nuova introduzione», tra cui anche le cosiddette ticket redemption.

Ricordiamo che i ticket redemption sono apparecchi senza vincita in denaro che «non possono riprodurre il gioco del Poker e gli altri giochi d’azzardo o da casinò, quali, ad esempio, la roulette, il black jack, lo chemin de fer, il baccarat, né giochi di contenuto ritenuto osceno o violento». Sono apparecchi di tipo elettromeccanico che richiedono per lo svolgimento di una di una partita abilità fisica, mentale o strategica del giocatore; sono concepiti per il divertimento e intrattenimento e, dopo la partita, gli apparecchi danno indietro – “to redeem” – al giocatore una serie di scontrini (ticket) sui quali è indicato il punteggio ottenuto nella partita. Questi scontrini vengono poi consegnati all’esercente che distribuisce poi il premio vero e proprio tra quelli esposti nell’apposita vetrina.

In attesa di questo decreto, molte regioni stanno promulgando norme in materia. Tra queste, anche la Regione Emilia-Romagna che, di fatto, ha emanato una nota che, dal 18 aprile 2019, vieta il gioco con le ticket redemption ai minori.

Ciò determina una serie di obblighi per gli esercizi dove sono presenti queste macchine da gioco (generalmente tabaccherie ed esercizi pubblici). I titolari, infatti, debbono:

  1. affiggere la locandina regionale in cui viene menzionato il divieto di utilizzo dei ticket redemption da parte dei minori in applicazione dell’art. 6, comma 8 bis della legge regionale n. 5 del 2013 e della presente delibera attuativa;
  2. affiggere in modo visibile, su ogni apparecchio oggetto del divieto, un avviso in cui deve essere chiaramente indicato che il loro utilizzo è vietato ai minori d’età;
  3. di accertarsi dell’età del cliente e, nel caso che questo non sia maggiorenne, non vendergli il gettone per l’utilizzo dei ticket redemption e non consegnare il premio derivante da una sua utilizzazione.

L’obbligo per gli esercenti come sopra precisato è quello di affiggere la locandina regionale recante il divieto di utilizzo dei “ticket redemption” di cui però non è ancora pronto il relativo format che deve essere elaborato dalla Regione E.R. Appena disponibile, sarà nostro compito, darne immediatamente menzione.

Per maggiori informazioni contattare Giovanni Flori – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it