pulizia pulire ambienti

Le imprese di pulizia sono chiamate in maniera sempre più crescente ad effettuare interventi di pulizia mirati alla prevenzione dal rischio di contaminazione dal virus covid 19, ad effettuare interventi di disinfezione di ambienti ove abbiano soggiornato casi confermati di covid 19 oltre che intervenire presso la loro clientela abituale e su appalti di nuova acquisizione.

Alla domanda di pulizia e disinfezione che il mercato richiede sempre più, in maniera erronea viene spesso associato il termine “sanificazione periodica”, così come si ritrova nei documenti del Ministero della Salute e ripreso nei diversi protocolli anti-contagio covid 19 che nel corso del tempo sono stati sottoscritti.

LA NORMATIVA DEL SETTORE ATTUALMENTE IN VIGORE

Alla base ci sono la “Legge n. 82 del 25.01.1994 – Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” e il successivo “D.M. Industria, Commercio e Artigianato n. 274 del 7.07.1997 – Regolamento d’attuazione degli articoli 1 e 4 della Legge n. 82 del 25 gennaio 1994, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione” in base al quale l’apertura di una azienda del settore veniva subordinata (tra le altre cose) alla presenza di un “responsabile tecnico” in possesso di alcuni requisiti.

Non è chiaro se esista unicità di interpretazione a livello nazionale su quali sono i titoli da ritenere idonei, diverse CCIAA ritengono validi la maggior parte dei percorsi di scuola superiore. Inoltre, il responsabile tecnico deve trovarsi in rapporto di immedesimazione con l’impresa (quindi non un consulente esterno, ma un dipendente o un titolare).

Il DM 274 del 7.07.1997 all’articolo 1 dà le seguenti definizioni:

  • sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
  • sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
  • sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
  • sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
  • sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.

Il quadro normativo viene ulteriormente modificato dal D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche”. Qui all’articolo 10 “Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche” si legge che “3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale.

Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.”

Questo è il quadro normativo tuttora vigente.

LA PROPOSTA DI CNA IMPRESE DI PULIZIA

La maggioranza delle imprese di pulizia è abilitata a operare nelle attività di pulizia e disinfezione ma non ha le lettere per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.

Se si analizzano le definizioni introdotte dal DM 274/97 si nota che le prime quattro definiscono attività specifiche (pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione); la quinta, la “sanificazione“, ha natura del tutto diversa, ricomprende tutte le precedenti e considera anche altri aspetti (temperatura, umidità, illuminazione, rumore) e riguarda piuttosto il risultato finale da ottenere, ovvero un ambiente sano e fruibile.

Tenuto conto delle norme che regolamentano il settore delle pulizie attualmente in vigore, CNA Imprese di Pulizia sostiene che le azioni che occorrono per contrastare la diffusione del COVID 19 sono ricomprese nelle attività di pulizia e disinfezione.

Nel documento allegato, elaborato da CNA Imprese di Pulizia, sono evidenziate le proposte che perseguono l’obiettivo di chiarire, in termini di legge, che le imprese di pulizia sono abilitate a svolgere il lavoro di pulizia e disinfezione, ai fini del contenimento e della diffusione del covid 19, così come richiesto dai protocolli anti-contagio e dalle circolari ministeriali presenti e future.

Allegato:
Proposta CNA Imprese di pulizia