Ecobonus e sismabonus si possono applicare anche agli immobili di imprese e società di costruzione e locazione, a prescindere dalla loro qualificazione, quindi anche agli immobili “strumentali”, “merce” o “patrimoniali”.

A stabilirlo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 34/2020,  – IN ALLEGATO – in cui ritratta quanto sostenuto in precedenza in due documenti di prassi e si allinea all’indirizzo della Corte di Cassazione (sentenza 29164/2019).

Riguardo all’ecobonus, con la risoluzione 303/2008, l’Agenzia aveva circoscritto l’applicabilità dell’agevolazione, escludendo le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che avessero eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, costituenti “l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

Con la Risoluzione 340/2008, invece, aveva negato il riconoscimento del beneficio per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa, in quanto costituenti anch’essi immobili “oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali”.

La motivazione di una tale circoscrizione era motivata dal fatto che la norma madre avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio da riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”.

In tempi recenti, però, è intervenuta la Corte suprema con una serie di sentenze di parere diverso, affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.

Infatti, la Corte ha osservato che la distinzione tra “immobili strumentali”, “immobili merce” e “immobili patrimonio” incide solo sul piano contabile e fiscale e non propone alcuna distinzione oggettiva in riferimento agli immobili agevolabili.

Aderendo a questi principi, quindi, le Entrate sottolineano che non vi è alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.

Tale estensione vale anche per il sismabonus, le cui condizioni di accesso sono le stesse dell’ecobonus.

Di conseguenza, i due regimi possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.

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