Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 31 dicembre, è già in vigore il D.lgs n. 209/2024 che introduce alcune modifiche di rilievo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) (qui il testo coordinato del nuovo Codice).

Il correttivo è nato dall’esigenza di razionalizzare e semplificare ulteriormente la disciplina vigente, tenendo conto delle principali esigenze rappresentate dagli operatori del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di taluni istituti.

CNA ha da subito considerato l’intervento normativo in esame un’occasione preziosa per superare gli ostacoli che impediscono la piena apertura del mercato alle piccole imprese che rappresentano la gran parte del tessuto produttivo e non ha mancato l’occasione di ribadirlo nel corso dell’iter che ha portato all’approvazione del provvedimento legislativo.

I continui interventi normativi, seppur doverosi, fanno riflettere sul fatto che le norme italiane di attuazione delle Direttive Europee sui contratti pubblici non riescono a diventare uno strumento semplice, sintetico ed efficace che consenta agli operatori di avere riferimenti e certezze.

Di seguito una sintesi delle principali modifiche al Codice Appalti 2025:

Revisione dei prezzi

Il sistema di revisione dei prezzi è stato confermato e migliorato per garantire una piena attuazione. Le modifiche all’articolo 60 e l’introduzione del nuovo Allegato II.2-bis stabiliscono criteri di calcolo più semplici, con il ruolo determinante dell’ISTAT. La soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3%, con una compensazione delle eccedenze al 90% a partire dall’aggiudicazione della gara.

Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre  restano invariate le norme per i servizi e le forniture.

 

Tutele lavoristiche

La modifica all’articolo 11 introduce nuove tutele lavoristiche, stabilendo criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti. Viene introdotta una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture. Per i lavori, si presume l’equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO delle costruzioni individuati (i tre CCNL di lavoro sono classificati medianti i codici alfanumerici F012, F015, F018).

Per i servizi e forniture, vengono introdotti criteri compensativi per calcolare l’equipollenza tra le diverse tutele normative. Inoltre, le stazioni appaltanti devono inserire nei bandi di gara clausole sociali che garantiscano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Termini delle procedure di appalto e di concessione

Con modifica all’art. 17, si specifica che si specifica il termine di tre mesi quale tempo massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.

La modifica sottolinea l’esigenza di accelerare ulteriormente la fase pubblica, ritenuta generalmente meno monitorata rispetto alla fase esecutiva.

È tuttavia facoltà del RUP prorogare questo termine con proprio atto motivato.

 

BIM (Building Information Modeling)

Il decreto conferma l’obbligo di utilizzo del BIM a partire dal 1° gennaio 2025 per gli appalti pubblici relativi alla progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e interventi su edifici esistenti. La soglia per l’obbligo del BIM è stata aumentata da 1 milione a 2 milioni di euro. Per gli edifici classificati come beni culturali, il BIM è obbligatorio per lavori superiori alla soglia comunitaria di 5.538.000 euro.

Tutela delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)

Il Correttivo rafforza le misure a favore delle MPMIP, incentivando la suddivisione in lotti e prevedendo una quota riservata del 20% delle prestazioni nei contratti di subappalto alle PMI. Inoltre, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di taluni contratti alle PMI, in conformità con il diritto europeo.

Subappalto e attestazioni SOA

Con la modifica all’art. 119 c. 20, si blocca la possibilità concessa all’affidatario di utilizzare, per l’ottenimento della propria qualificazione SOA, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori.

I certificati di esecuzione lavori, emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l’esecuzione delle opere da parte dell’impresa nell’iter di attestazione, possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione. Tra gli obiettivi dell’istituto dell’accordo di collaborazione, vi è la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.

 

Affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione

Con modifica all’art. 49, sono state introdotte semplificazioni per gli affidamenti diretti, permettendo deroghe al principio di rotazione.

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Questo consente una maggiore flessibilità nella scelta dei fornitori, riducendo i tempi e i costi delle procedure di gara, e permettendo alle stazioni appaltanti di selezionare fornitori con comprovata esperienza e affidabilità. Le deroghe al principio di rotazione sono viste come un modo per migliorare l’efficienza e la rapidità delle procedure di affidamento, senza compromettere la trasparenza e la concorrenza.