Dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore il D.M. 30 gennaio 2015 «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)».
Con la nuova procedura si può ottenere, in tempo reale, una certificazione di regolarità contributiva che ha una validità di 120 giorni e può essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla legge (erogazione di sovvenzioni, contributi ecc., nell’ambito delle procedure di appalto e nei lavori privati dell’edilizia, rilascio attestazione SOA) senza bisogno di richiederne ogni volta una nuova.

In caso di irregolarità, entro 72 ore viene inviato un invito alla regolarizzazione, tramite la casella di posta certificata dell’impresa, la quale per poter ottenere la certificazione deve adempiere entro il termine di 15 giorni.

È inoltre possibile utilizzare un DURC ancora valido, sebbene richiesto da altri soggetti, scaricabile liberamente da internet.

A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore del provvedimento, si è avuto modo di constatare che la nuova procedura presenta sostanziali novità che illustriamo di seguito alle imprese.

A differenza del “vecchio DURC”, che al momento dell’emissione da parte degli Istituti competenti, dichiarava la regolarità contributiva dell’impresa nella sua “interezza” (posizione dipendenti, soci, gestione separata), il nuovo certificato di regolarità viene emesso per ogni singola “gestione”. Per le imprese con dipendenti e soci si rende quindi necessario richiedere più certificazioni. Una certificazione avrà quindi a oggetto la regolarità contributiva dei dipendenti e della gestione separata, le altre avranno a oggetto la regolarità contributiva dei singoli soci. Questo significa che le imprese “committenti” che devono verificare ad esempio la regolarità contributiva in caso di appalto concesso a società, sono tenute ad acquisire diversi certificati di regolarità contributiva e non uno solo.

Inoltre, poiché il documento di regolarità contributiva ha validità di 120 giorni e non è possibile richiederne un altro in questo arco di tempo, sempre i committenti, per poter verificare la regolarità contributiva mese per mese, devono acquisire documentazione alternativa (modelli F24 mensili) non potendo acquisire il “nuovo DURC” tutti i mesi.

Da ultimo, si invitano le imprese ad un attento monitoraggio della casella di posta certificata, così da adempiere in tempo utile in caso di segnalazione di irregolarità da parte degli Enti preposti.

Gli uffici CNA sono a disposizione per i chiarimenti del caso.