CNA Costruzioni informa che due importanti sentenze del Consiglio di Stato, emesse nell’Adunanza Plenaria di lunedì 29 febbraio 2016 (sentenza n.5 e sentenza n.6 del Consiglio di Stato, consultabili anche in allegato) in risposta alle ordinanze della Quarta Sezione n. 4540 e 4542 del 29 settembre 2015, confermano l’irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo. Non sono dunque consentite, da parte degli appaltatori, regolarizzazioni postume della posizione contributiva, ma l’impresa deve essere regolare, avendo assolto gli obblighi previdenziali e assistenziali, sin dal momento della presentazione dell’offerta, e restare in tale posizione per l’intera durata sia della procedura di aggiudicazione, sia del rapporto con la stazione appaltante.

Le sentenze n.5 e n.6 del Consiglio di Stato confermano nuovamente che l’assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale in data di presentazione dell’offerta è motivo di esclusione.

L’invito alla regolarizzazione, noto anche come preavviso di DURC negativo (già previsto dall’art. 7, comma 3, del Decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69) è possibile solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, con riferimento quindi al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto. Questa misura, pertanto, non è soggetta a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha dato causa all’esclusione.

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