La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), ritorna sull’argomento della congruità della manodopera in edilizia (“DURC di congruità“), al fine di fornire alcuni chiarimenti sottoforma di FAQ, da considerarsi integrative a quelle già fornite in precedenza.

I nuovi chiarimenti sono in linea con gli orientamenti già espressi in proposito e riguardano in particolare:

  • le situazioni in cui l’attività di montaggio di serramenti rientra tra quelle edili soggette alla verifica di congruità;
  • la conferma che le imprese non edili che inseriscono un cantiere in “CNCE_Edilconnet” non devono iscriversi alla Cassa Edile;
  • la competenza al rilascio dell’attestazione di congruità in caso di imprese che operano fuori provincia esclusivamente con lavoratori in trasferta.

Con l’occasione, la CNCE ha anche informato le Casse Edili associate che è stato emanato il provvedimento di istituzione del “Comitato di monitoraggio del sistema di verifica della congruità della manodopera in edilizia”, in attuazione di quanto previsto nel DM che disciplina il DURC di congruità, il cui compito è quello di assicurare il monitoraggio sull’applicazione del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel settore edile, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.

Di seguito i chiarimenti forniti tramite FAQ dalla CNCE in merito alla verifica della congruità della manodopera in edilizia, accompagnati da un breve commento:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari osuperiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipodi verifica di congruità saranno soggette?   Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma). La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.  Come ribadito fin dall’inizio, la verifica della congruità per le imprese edili che svolgono lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016, deve essere effettuata tramite l’apposita procedura disponibile sul portale SICS e non tramite CNCE_Edilconnect. Ciò anche in riferimento alle lavorazioni che usufruiscono del bonus 110%.     
 2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?  Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.

Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

 La verifica riguarda i soli lavori edili di cui all’allegato X al T.U. sulla sicurezza. Pertanto le imprese che non svolgono tali attività ma che operano comunque nei cantieri, ad esempio per la fornitura e il montaggio di serramenti, sono escluse dalla verifica, in quanto considerate non edili.

Tuttavia, nel diverso caso in cui sia un’impresa edile  (cioè che svolge attività incluse nell’allegato X) ad occuparsi dell’acquisto e della posa in opera dei serramenti, anche tale attività dovrà essere considerata ai fini della verifica della congruità.

Ciò anche nel caso in cui non sia svolta direttamente da tale impresa, ma affidata in subappalto. Si evidenzia che in questo caso la CNCE ha ritenuto di dover far rientrare nella verifica anche la manodopera impiegata da questa impresa che si occupa solo del montaggio, in quanto il materiale è stato acquistato dall’impresa edile affidataria e il relativo costo considerato tra quelli dei lavori edili.

 3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?  No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.  Confermata le diverse finalità dei due DURC e le diverse regole e procedure di verifica.

Ciò detto, si rammenta in proposito, che la mancata congruità in esame può anche essere determinata da inadempimenti che hanno riflessi anche ai fini del rilascio del DURC inerente la regolarità contributiva.

 4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?   No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.  Anche in questo caso la CNCE conferma quanto già chiarito in precedenti occasioni ed in particolare che gli obblighi di iscrizione alle casse edili e quelli di verifica della congruità seguono regole diverse che vanno sempre tenute separate.

Ciò fermo restando che nel caso in cui un’impresa non edile sia affidataria di lavori anche edili la cui esecuzione venga affidata in tutto o in parte a imprese subappaltatrici edili, questa dovrà comunque adempiere agli obblighi di registrazione e gestione del cantiere in Cnce_Edilconnect.

 5. Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?  No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.

La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

 La CNCE ribadisce pertanto che:

– fatti salvi eventuali accordi regionali sulla trasferta, ai fini della verifica della congruità la C.E. competente è quella del territorio ove è ubicato il cantiere;

– gli obblighi di iscrizione alle C.E. continuano a seguire regole specifiche, indipendenti da quelle inerenti alla verifica della congruità.

 

Clicca qui per scaricare la nota CNCE del 3 maggio 2022.

Per maggiori informazioni:

Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it

 

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