Il DPCM pubblicato in data 24 ottobre, recante ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, introduce delle restrizioni ad alcune attività economiche prevedendo, sull’intero territorio nazionale, la sospensione delle attività dei centri benessere.

La definizione di centro benessere utilizzata nel decreto corrisponde ad uno specifico codice Ateco (96.04.10): gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore, solarium, centri per snellimento e dimagrimento, centri per massaggi, centri per cure antifumo eccetera); diverso dai codici Ateco relativi a:

  • servizi di saloni di barbiere e parrucchiere (96.02.01);
  • servizi di istituti di bellezza (96.02.02);
  • servizi di manicure e pedicure (96.02.03);
  • attività di Tatuaggio e piercing (96.09.02).

Le attività di estetica, acconciatura, tatuaggio e piercing, non sono pertanto soggette a limitazioni nell’apertura.

Il nuovo decreto impone a tutte le attività aperte al pubblico (incluse quindi le attività di acconciatura, estetica e tatuaggio) di esporre un cartello che riporti “il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale”.

Al riguardo, il riferimento per le attività di nostro interesse sono le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni dell’8 ottobre 2020.

Sulla base delle predette Linee Guida e delle disposizioni contenute nel DPCM in esame, si ritiene che nel computo sia necessario considerare solo i clienti e non gli operatori.
Il criterio da utilizzare per il calcolo è quello di garantire il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le singole postazioni di lavoro e tra i clienti.

Le linee guida, peraltro, regolamentano anche l’accesso ad ambienti quali ad es. il bagno turco e la sauna con caldo a secco che rientrano nelle attività tipiche del centro benessere e che pertanto risultano sospese.

Il DPCM dispone, inoltre, la chiusura delle palestre stabilendo che sono consentite solo l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme sul distanziamento e senza creare assembramenti.

La sospensione sembra doversi estendere anche alle attività sportive e motorie svolte in strutture diverse dalle palestre (è questo spesso il caso di attività quali yoga, pilates etc..), salvo che non si svolgano all’aperto.
Le Regioni, laddove considerino che l’andamento della situazione epidemiologica lo richieda, possono individuare linee guida o protocolli più restrittivi rispetto a quelli attualmente in vigore.

L’invito è quello di rinnovare la necessità di adottare le misure igienico sanitarie previste dalla normativa di settore e a rispettare pedissequamente le linee guida e i protocolli di riferimento.

Allegato:

Per maggiori informazioni:
Maria Luisa Burani
Responsabile CNA Benessere e Sanità
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