L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 06/06/2014 ha apportato diverse modifiche alla delibera 40/2014 che sostituisce integralmente la delibera 40/04 “disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas”.
La nuova Delibera 40 regolamenta, modificandole parzialmente, le procedure per gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza nuovi e quelle per gli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati, fino ad oggi non soggetti ad accertamento. Va precisato che si intende per:
- Impianto modificato, un impianto già in servizio che è stato ampliato o è stato oggetto di manutenzioni straordinarie, con temporanea sospensione della fornitura di gas;
- Impianto trasformato, un impianto prima alimentato con altro tipo di gas (es. GPL).
Contemporaneamente il CIG ha emanato la nuova versione delle Linee Guida 11, per l’esecuzione degli accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas, contenente nuove modulistiche.
Sulla base dei provvedimenti sopra indicati, la Delibera entrerà in vigore dal 1° luglio 2014.
All’installatore che effettua la messa in servizio dell’impianto compete la compilazione e sottoscrizione di un nuovo modello unico di dichiarazione per tutti i casi di impianto soggetto ad accertamento (Allegato I/40). Tale allegato sarà rilasciato unicamente dal Venditore al cliente e da quest’ultimo dovrà essere consegnato all’installatore per la compilazione.
Tale allegato tiene presente e risolve alcuni aspetti che sono stati nel recente passato fonte di problemi:
- Come nella precedente stesura non richiede la dichiarazione di conformità, prendendo atto che l’installatore può rilasciare la stessa solo dopo avere eseguito tutte le prove di sicurezza e funzionalità con l’impianto attivato;
- Prevede il caso in cui l’installatore non sia il primo esecutore dell’impianto, essendo su questo intervenute precedentemente altre aziende. Si richiede quindi di allegare le Dichiarazioni di Conformità relative agli interventi precedenti o, nel caso in cui non siano disponibili, di allegare un Rapporto Tecnico che attesti la compatibilità per le parti di impianto preesistenti.
Va sottolineato che, pur non essendo necessario allegare la Dichiarazione di Conformità, è però obbligatorio consegnare, oltre a quanto sopra indicato, una serie di documenti tecnici che fanno parte di una Dichiarazione di Conformità (quindi, come in precedenza, l’installatore dovrà anticipare gli allegati della Dichiarazione di Conformità):
- progetto (eseguito da professionista o dall’installatore, secondo quanto previsto dal DM 37/08);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
La relazione deve contenere:- per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stessecompletata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.;
- per gli altri prodotti (da elencare), il firmatario deve dichiarare che si tratta di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del DM 37/08 (cioè tali da garantire installazioni secondo la regola dell’arte) e che questi sono idonei rispetto all’ambiente d’installazione.
Vanno inoltre indicati:
- numero, tipo e potenza degli apparecchi installati o installabili;
- caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
- caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione;
- indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto;
- schema di impianto realizzato;
- attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati;
- copia del certificato di riconoscimento o visura camerale (anche scaduta, con sottoscrizione dell’installatore sulla validità del contenuto) con i requisiti tecnico professionali.
È inoltre previsto l’obbligo di allegare, per i soli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, una dichiarazione del progettista relativa al rispetto delle norme vigenti; Il modello di tale redazione è contenuto nelle linee guida n.11 del CIG.
In caso di consegna di documentazione incompleta da parte dell’installatore, questo ha 30 giorni di tempo per completarla. Decorso tale termine, la domanda di attivazione della fornitura viene annullata.
Con un ulteriore modello (allegato H/40), l’utente che chiede la fornitura di gas sottoscrive l’impegno a non utilizzare l’impianto fino a che l’installatore non abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità.Qualora, in sede di prove di sicurezza e funzionalità successive all’attivazione della fornitura, l’installatore rilevi un esito negativo, può informare il Distributore gas che provvede, di conseguenza, a sospendere la fornitura.
Va infine segnalato che l’AEEG ha esplicitamente rinviato ogni attuazione degli accertamenti della sicurezza degli impianti in servizio a dopo l’emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un decreto di attuazione delle verifiche previste dal DM 37/08.