Per poter utilizzare legalmente radio e TV nei luoghi di lavoro, nei luoghi pubblici, nei pubblici esercizi, negli alberghi, nei circoli privati, luoghi di intrattenimento, mezzi di trasporto, ecc. occorre:

  • Pagare il canone di abbonamento speciale alla RAI;
  • Pagare alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) i diritti d’autore;
  • Pagare il diritto connesso a SCF.

Inoltre, per le attività che effettuano la riproduzione di opere letterarie protette dal diritto d’autore mediante fotocopia, xerocopia o altri strumenti similari, è dovuto alla SIAE un contributo apposito quale diritto d’autore annuale per l’attività di reprografia.
Per tutte le informazioni relative alle varie modalità di pagamento/rinnovo o per la fruizione delle condizioni riservate agli associati è possibile rivolgersi al Punto Assistenza Imprese delle sedi CNA.

DIRITTI SIAE
La scadenza per il pagamento quest’anno è stata spostata dal 28 febbraio al 22 marzo 2019.
I diritti SIAE sono dovuti a fronte di qualsiasi utilizzo di brani musicali, video o televisivi e rappresentano il “guadagno” dell’Artista che ha composto l’opera o realizzato il prodotto video o televisivo.
Si pagano i diritti SIAE per le diffusioni audio-visive effettuate con qualsivoglia mezzo (radio, mangianastri, CD, TV, cinema, filodiffusione, juke-box, strumenti musicali e d’orchestra) in qualsiasi contesto (luoghi di lavoro, di ritrovo, luoghi pubblici, al chiuso, all’aperto, negozi, alberghi, circoli privati, ecc.). I diritti SIAE si pagano anche per le Segreterie Telefoniche o centralini telefonici qualora dotati di musica d’attesa.

DIRITTI CONNESSI SCF
Relativamente alla questione della richiesta del pagamento di questo ulteriore diritto, la situazione è stata chiarita già nel corso del 2011: il diritto è dovuto in aggiunta alla SIAE e CNA ha definito apposita convenzione.
I diritti connessi spettano ai produttori di fonogrammi (art. 72 e 73 bis L. 22 aprile 1941 n. 633) e tale diritto è di fatto un contributo diverso ed indipendente dal diritto d’autore, dovuto da tutti coloro che all’interno dei propri locali di lavoro utilizzano musica d’ambiente. Per gli esercizi commerciali/artigianali la riscossione del compenso avviene direttamente da SCF, mentre per le attività quali pubblici esercizi, acconciatori ed estetisti, la riscossione del compenso SCF è affidata a SIAE.
Per potersi avvalere della convenzione SCF – CNA 2019 il pagamento dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019. Decorso tale termine, gli associati potranno regolarizzarsi ma senza beneficiare dello sconto associativo previsto.

DIRITTO D’AUTORE PER L’ATTIVITA’ DI REPROGRAFIA PER I PUNTI DI RIPRODUZIONE
L’art. 68 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), consente la riproduzione per uso personale di opere dell’ingegno mediante fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico. Sempre in base alle medesime disposizioni, gli esercizi che mettano a disposizione dei terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia o xerocopia, devono corrispondere un diritto d’autore qualora intendano consentire la copia di opere protette entro il suddetto limite.
CNA ha sottoscritto apposita convenzione con SIAE per l’applicazione del diritto di reprografia. Gli importi sono variabili in funzione del numero di apparecchi utilizzati per questo servizio. In allegato forniamo tabella riepilogativa degli importi dovuti.
Qualora l’impresa non effettui la riproduzione di opere protette dal diritto d’autore, dovrà esporre in modo visibile su ogni punto macchina il seguente avviso “in questo esercizio non si effettuano copie di opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore”.
Il pagamento dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019.