Limitatamente all’anno d’imposta 2023, l’imposta sostitutiva dell‘IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali dovuta sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti, pari al 10% (art. 1, c. 182, L. n.  208/2015), è ridotta al 5%.

Restano invece confermati i restanti parametri ed elementi della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato:

  • ambito di applicazione (settore privato);
  • natura delle somme (premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa) e fonte della loro erogazione (contratti collettivi di secondo livello);
  • limiti di importo delle retribuzioni agevolabili (massimo 3.000 euro lordi);
  • requisiti di reddito (percettori, nell’anno 2022, di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro);
  • possibilità di convertire le somme in welfare.