La Legge 4 agosto 2021 n. 116, in vigore dal 28 agosto, vuole favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici od automatici esterni (DAE), in nuovi luoghi ed ambienti, anche presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, ecc.

All’art. 4 della legge 116, vengono apportate, inoltre, alcune modifiche e aggiornamenti alla Legge 158 /2012 e successive modificazioni, in materia di utilizzo dei DAE da parte di associazioni e società sportive che utilizzano impianti sportivi.

Tra gli aspetti più rilevanti segnaliamo:

  • la normativa estende in ogni caso le prescrizioni ai defibrillatori anche automatici oltre a che a quelli semiautomatici;
  • l’obbligo dei DAE è esteso anche agli allenamenti e non solo nelle competizioni;
  • si istituisce l’obbligo di comunicazione/registrazione del DAE per tutti gli enti e le imprese che sono già dotati di un DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria “118” territorialmente competente.
    Tale comunicazione deve effettuarsi entro il 27 ottobre 2021 per quelli acquistati prima del 28 agosto da ogni ente; per quelli acquistati dopo questa data è compito del venditore comunicare la posizione prevista all’atto della vendita. Verrà sviluppata “un’App” per l’individuazione del DAE più vicino.
  • La possibilità dell’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico in assenza di personale sanitario o di personale non sanitario, ma specificatamente formato, da parte di chiunque intervenga e tenti di prestare soccorso; in questi casi è prevista l’applicazione dell’art. 54 del c.p. (“stato di necessità”) stabilendone la non punibilità.