La Legge di Stabilità 2016 ha ripristinato, dopo lo stop per l’anno 2015, la detassazione dei premi e del salario di produttività, una delle misure più attese per questa manovra finanziaria per la quale il Governo ha stanziato 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni per gli anni successivi.

La detassazione è un beneficio di natura fiscale che insiste sulle retribuzioni legate a premi di risultato o sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Su tali somme, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevabili a 2.500 euro qualora i contratti collettivi prevedano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) è prevista una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%

Oltre al ripristino della detassazione per i premi produttivi la Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche l’ampliamento della platea dei beneficiari, innalzando l’asticella dei redditi ammessi all’incentivo fino a 50.000 euro lordi annui.

I criteri da adottare per poter pervenire ad una tassazione agevolata sono accomunati da un unico filo conduttore: il c.d. salario di produttività dovrà essere oggetto di contratti collettivi aziendali e territoriali, i quali dovranno definire importi premiali detassabili collegati a indicatori di produttività, efficienza, innovazione e redditività.

La contrattazione di cui sopra, aziendale e territoriale, ha il compito di definire la strutturazione dei premi, tenendo conto dell’ulteriore novità rispetto al passato costituita dal fatto che, nell’arco di un periodo congruo (definito nell’accordo) si deve realizzare l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. L’incremento va provato attraverso degli indicatori numerici (stabiliti dalla contrattazione collettiva). Inoltre i premi devono essere di ammontare variabile.

Per poter fruire della detassazione è previsto obbligatoriamente il deposito del contratto entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente ad una dichiarazione di conformità dello stesso, redatto in conformità con l’allegato al Decreto di riferimento.

Il provvedimento, pur non producendo un beneficio diretto per le imprese, rappresenta comunque un incentivo alla ripresa dei consumi.

Le sedi territoriali CNA sono a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, come pure l’Ufficio Provinciale Vertenze e Conciliazioni (059 418390) per la consulenza ed assistenza sindacale nella stesura di contratti aziendali.