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Venerdì scorso il Governo ha varato il Decreto Sostegni di cui riassumiamo in breve le principali misure per il settore Non Profit:

 

Prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l’adeguamento degli statuti per ODV, APS, ONLUS

Lo stabilisce l’art. 14, 2° comma, del D.L. “Sostegni” in cui viene fatto slittare di due mesi il termine del 31 marzo 2021.

Ricordiamo che l’art. 101, 2° comma, prevede per ODV, APS e ONLUS la possibilità di modificare gli statuti ai fini dell’adeguamento alla disciplina prevista dal Codice del terzo settore, con le maggioranze semplificate previste dall’assemblea ordinaria e in esenzione dall’imposta di registrazione se le modifiche apportare riguardano solo le clausole obbligatorie.

Ricordiamo che tale termine non è perentorio, in quanto gli enti in oggetto potranno comunque provvedere alla modifica dello statuto anche successivamente e, per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nei termini da quest’ultimo assegnati.

Al primo comma del medesimo articolo viene previsto un fondo straordinario di cento milioni di euro a sostegno degli enti del terzo settore.

Nessuna proroga, invece, al termine per l’approvazione dei bilanci per ODV, APS E ONLUS.

Prorogata l’applicazione della Riforma dello Sport al 1° gennaio 2022

Lo stabilisce l’art. 30 del D.L.”Sostegni” che, a pochi giorni dall’approdo in Gazzetta Ufficiale di 4 decreti applicativi della “RIFORMA DELLO SPORT”, già interviene per posticiparne la decadenza al 1° gennaio 2022.

In particolare, si conferma che l’applicazione delle norme relative al “lavoro sportivo”, che tanto preoccupano le associazioni e società sportive dilettantistiche, si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2022.

Non entreremo in questa sede nell’analisi dei decreti, che verranno approfondi, con specifiche iniziative.

Indennità “una tantum” per collaboratori sportivi

Nel decreto Sostegni è previsto un unico aiuto specifico per lo sport.

Per i soggetti che erano inquadrati come collaboratori sportivi dilettantistici ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir, è prevista un’indennità complessiva che non concorre alla formazione del reddito.

I collaboratori dovranno aver cessato, ridotto o sospeso l’attività in seguito all’emergenza epidemiologica e non possedere altri redditi di lavoro o assimilati, né percepire altre forme di sostegno al reddito.

L’importo è determinato in maniera “una tantumin riferimento ai compensi ricevuti nel 2019 (pertanto chi non avesse ricevuto compensi in quell’anno non avrà diritto alla indennità) e suddiviso per fasce di reddito:

  • oltre 10.000 euro l’indennità è pari a euro 3.600,
  • da 4.000 a 10.000 è pari a euro 2.400,
  • per importi inferiori a 4.000 è paro a euro 1.200.

Ai fini della determinazione dei suddetti limiti, Sport e Salute SPA utilizza i dati dichiarati dai beneficiari con la domanda inviata per le indennità di primavera 2020.

Il bonifico sarà effettuato da Sport e salute SPA automaticamente per i soggetti già percettori dei precedenti contributi; per i nuovi si avrà un decreto che ne fisserà le modalità.

Dette indennità, come le precedenti già erogate nel 2020, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Indennità “una tantum” per i lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.

La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro.

La domanda per le indennità va presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono erogate dall’INPS.

Contributi a fondo perduto per gli enti non commerciali con attività commerciale

Anche gli enti non commerciali, associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni, titolari di Partita Iva, potranno godere per l’attività commerciale svolta dei contributi a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto Sostegni.

Per quello che riguarda la platea degli aventi diritto, nella relazione illustrativa al decreto, viene chiarito che “tra i soggetti indicati al comma uno rientrano quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali compresi anche il terzo settore degli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali”.

Di conseguenza, oltre alle imprese, e quindi alle società sportive dilettantistiche che sono imprese, anche le associazioni sportive, culturali, ricreative, aggregative, sociali, con partita Iva, potranno ricevere questo contributo nel rispetto dei requisiti descritti.

Nel calcolo del fatturato si dovrà fare riferimento solo all’attività commerciale svolta; nessuna incidenza avranno i proventi istituzionali o decommercializzati.

Potranno richiederlo gli enti con Partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Per accedere al contributo, l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la Partita Iva dal 1/1/2019 il contributo spetta anche in mancanza dei suddetti requisiti.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal decreto.

L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa; le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione della disposizione in esame sono definiti con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate.

Le sedi CNA territoriali saranno a disposizione per presentare l’istanza in via telematica.