Il nuovo decreto sostegni, oltre a disporre di un ulteriore stanziamento di 50 milioni per lo sport (che, come prima, sarà gestito dal Dipartimento dello Sport), contiene anche una interessante disposizione in merito alla problematica del rimborso degli abbonamenti pagati per la pratica di attività sportive.
Le prestazioni interessate riguardano contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo senza limitazioni di durata.
È previsto che il gestore dei servizi sportivi possa (e quindi abbia il diritto di scegliere) decidere se rimborsare il denaro per i servizi non usufruiti oppure, in alternativa, rilasciare il voucher oppure erogare la prestazione a distanza.
Viene dunque riconosciuto per legge al soggetto che offre i servizi sportivi non solo il diritto ad emettere il voucher anziché provvedere al rimborso, ma anche il diritto di modificare la prestazione sportiva offerta, da attività in presenza presso l’impianto, ad attività a distanza (ovviamente questo è un diritto condizionato al tipo di attività oggetto dell’abbonamento).
Il voucher deve essere di valore pari al credito vantato.
L’altra novità riguarda il fatto che viene eliminato il riferimento temporale specifico della prestazione, a favore di un generico, “periodo di emergenza nazionale” il cui termine, ad oggi, è previsto per il 31 luglio 2021.
Pertanto, il voucher che potrà essere utilizzato entro sei mesi dalla fine dell’emergenza, scadrà il 31 gennaio 2022.
In sostanza, secondo quanto stabilito dall’art.1463 c.c., quando si verifica l’impossibilità totale della prestazione per causa non imputabile alle parti, il gestore dei servizi non ha l’obbligo di restituire (e quindi di rimborsare) il valore in denaro, ma può scegliere modalità alternative.
Infine, altro elemento di novità rispetto all’originaria disciplina del decreto Rilancio è il superamento della procedura formale di richiesta di rimborso che prevedeva termini, contenuti e allegazioni precise per la domanda; oggi, pare, siano ammissibili anche richieste informali.