1) collaboratori sportivi: altri 800 euro per novembre

Per il mese di novembre, una tantum, dalla società Sport e Salute s.p.a, verrà riconosciuta una indennità di 800 euro ai lavoratori sportivi, impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche, che in conseguenza al COVID19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il bonus non potrà essere riconosciuto ai percettori di altro reddito, come quello da lavoro dipendente o assimilato, di cittadinanza o di emergenza o di lavoro autonomo o da pensioni o assegni ad esse equiparate (escluso quello di invalidità).

Per i percettori dell’indennità di marzo, aprile, maggio o giugno la procedura sarà automatica.
Chi, invece, lo richiederà per la prima volta, dovrà inoltrare la domanda tramite apposita piattaforma entro il 30 novembre.

Viene inoltre precisato, introducendo una norma interpretativa, che, ai fini dell’erogazione automatica della mensilità di giugno, prevista da Decreto 14 agosto 2020, si considerano “cessati a causa dell’emergenza” anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 maggio e non rinnovati; pertanto anche a coloro (sono 17.000 collaboratori), che si trovano in questa condizione, spetterà il contributo di giugno.

P.S. Per qualsiasi dubbio consultare sempre il sito di Sport e Salute s.p.a.

2) contributi alle associazioni e società sportive

  • Per l’anno 2020 sono stati stanziati ulteriori 5 milioni di euro al fine di incrementare il Fondo per la concessione di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive.
  • Per far fronte alla crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria è stato istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, a sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche. Tali risorse sono destinate all’adozione di misure di sostegno a favore dei predetti enti che hanno cessato o ridotto l’attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse saranno stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.