Il Decreto Rilancio ha introdotto il Superbonus del 110% per gli interventi di efficientamento energetico, di adeguamento antisismico, fotovoltaico e colonnine per ricarica veicoli, un’agevolazione record nella storia fiscale italiana.
Il Superbonus del 110% spetta qualora le spese siano sostenute dal 01/07/2020 al 31/12/2021, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo.
Questo provvedimento può rappresentare un punto di partenza molto importante per le imprese dopo un lungo periodo di crisi e un’opportunità per i privati cittadini che possono riqualificare a costo zero i propri edifici migliorandoli sul piano energetico e sismico.
Tutto questo in un’ottica di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo di suolo.
SOGGETTI BENEFICIARI DELLE AGEVOLAZIONI
L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche “private”:
- sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)
- su edifici unifamiliari ma solo se adibiti ad abitazione principale
- sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali
- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in godimento ai propri soci. Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.
OPERE PER LE QUALI È POSSIBILE BENEFICIARE DELL’OPPORTUNITÀ
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali (cappotto termico) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 60.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (in presenza di condomini). I materiali isolanti utilizzati, inoltre, devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al DM 11/10/2017;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (Ue) n. 811/2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione. In questi casi, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese fino a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
In presenza di almeno uno dei suddetti interventi, la detrazione al 110% viene estesa anche agli altri interventi di Ecobonus di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, se eseguiti congiuntamente. Per tali altri interventi restano i limiti di spesa previsti per ciascuno di essi. Ad esempio, anche la sostituzione di infissi e finestre sarà detraibile al 110% ma solo se realizzata contestualmente ad un cappotto termico o all’installazione di caldaie a condensazione e a pompa di calore
CONDIZIONI PER ACCEDERE AL SUPERBONUS 110% DEL DECRETO RILANCIO
Per accedere al superbonus 110% del Decreto Rilancio è necessario che gli interventi sopra identificati con i punti 1) -2) -3), eventualmente insieme anche agli altri di cui all’Ecobonus, assicurino il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio oppure, se questo non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. È previsto che tale miglioramento energetico possa essere conseguito mediante abbinamento ai suddetti interventi anche dell’installazione di impianto fotovoltaico (con o senza contestuale sistema di accumulo integrato).
INTERVENTI DI SISMA-BONUS E SISMA-BONUS ACQUISTI
Gli interventi di Sisma-bonus di cui all’art. 16, c. 1-bis/1-septies del D.L. 63/2013 che generalmente danno diritto alla detrazione del 50% o del 70-80% (che sale al 75-85% per le parti comuni condominiali), nonché il c.d. Sismabonus acquisti, godono anch’essi della super detrazione al 110% in riferimento alle spese sostenute dal 1/07/2020 al 31/12/2021. L’agevolazione si applica solo agli interventi eseguiti da persone fisiche “private”:
- sulle parti comuni condominiali nonché sulle singole unità immobiliari facenti parte dei condomini (anche non adibiti ad abitazione principale)
- su edifici unifamiliari (in tal caso non è richiesto che siano solo quelli adibiti ad abitazione principale)
- sugli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica dagli IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali 30
- sugli immobili delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa assegnati in godimento ai propri soci.
Il super bonus è quindi fruibile solo dai soggetti IRPEF privati, essendo esclusi tutti gli immobili delle imprese o utilizzati per l’esercizio della professione e, in generale, tutti i soggetti IRES.
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’installazione di impianti fotovoltaici (con eventuale installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo) che generalmente godono del Bonus ristrutturazione al 50% (art. 16-bis, c.1, lett. h) del TUIR), fruiscono anch’essi del superbonus 110% del Decreto Rilancio, qualora le spese siano sostenute nel periodo 1/07/2020 – 31/12/2021. Le spese sono agevolabili fino a 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Le condizioni richieste sono che:
- il fotovoltaico sia installato congiuntamente ad un intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati ai punti 1) -2) -3) oppure ad un intervento di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti;
- l’energia prodotta e non auto-consumata sia ceduta a favore del GSE;
- non si fruisca per l’impianto di altro incentivo pubblico o altra forma agevolativa, né degli incentivi per lo scambio sul posto.
I soggetti beneficiari sono, pertanto, quelli sopra indicati o per gli interventi di Ecobonus o di Sisma-bonus/Sisma-bonus acquisti.
INSTALLAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA
Spetta il superbonus al 110% del Decreto Rilancio e di tutto quanto previsto in merito, anche l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Condizione richiesta è che l’intervento sia eseguito congiuntamente ad un intervento tra quelli di Ecobonus sopra identificati ai punti 1) -2) -3). I soggetti beneficiari sono pertanto quelli sopra indicati per gli interventi di Ecobonus.
CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA
È concesso ai contribuenti di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura di pari ammontare da parte dei fornitori di beni e servizi intervenute nelle opere descritte in precedenza. La cessione è possibile anche nei confronti degli Istituti di credito o altri intermediari finanziari. Qualora i contribuenti optino per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, occorre richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la presenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Godono dell’agevolazione anche le spese sostenute per il suddetto visto.
OSSERVAZIONI CNA
CNA valuta positivamente l’incremento dell’incentivo, che per alcune tipologie di interventi raggiunge il 110% della spesa sostenuta. Apprezziamo l’ampliamento degli interventi che possono godere della possibilità di trasformare le detrazioni in crediti fiscali cedibili, finalmente, anche alle banche e altri intermediari finanziari. Occorre tener presente, infatti, che circa due terzi del valore delle detrazioni derivano da lavori di ristrutturazione edilizia, che fino ad oggi non potevano essere oggetto di cessione. CNA ritiene importante estendere il contributo del 110% anche alle seconde case non all’interno di condomini. Modifica in grado di sostenere in modo più robusto la domanda di interventi di qualificazione del patrimonio immobiliare.
In generale, tenuto conto della complessità degli interventi e delle procedure richieste, va a nostro avviso prolungato di almeno alcuni anni il periodo utile per realizzare i lavori.
Si rende necessario un chiarimento in merito all’intenzione del legislatore di consentire alle famiglie ed alle imprese di avvalersi nel 2020 della trasformazione delle rate delle detrazioni non ancora fruite in crediti di imposta cedibili. Considerando che le rate di detrazioni ancora da utilizzare ammontano ad oltre 60 miliardi di euro, è evidente che una tale disposizione potrebbe aumentare in poco tempo la liquidità in mano ai privati per far ripartire la domanda. Al riguardo, sottolineiamo che l’operazione non determinerebbe maggiori oneri a carico dello Stato, dal momento che i decimi di detrazione di cui non beneficerebbe più il soggetto che ha effettuato la spesa sarebbero fruiti dalla banca, o altro acquirente, alle medesime scadenze e per il medesimo ammontare.