Con 159 voti a favore e 121 contrari, il Senato, il 16 luglio, ha posto la fiducia sul disegno di legge di conversione del Decreto Rilancio, che ha già avuto il via libera dalla Camera lo scorso 9 luglio. Il DDL dunque è convertito in legge. Il Decreto Rilancio distribuisce 55 miliardi di euro per rilanciare l’Italia all’indomani dell’epidemia di Covid-19 e per limitare l’impatto di quest’ultima sull’economia del paese. Vediamo nel dettaglio quali sono le misure inserite nel Decreto Rilancio per il settore del Turismo.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili

Oltre alle strutture alberghiere e agrituristiche il credito di imposta è stato esteso anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Al comma 5-bis, è stata prevista la possibilità per il conduttore di cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone (art. 28).

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale

L’articolo 125 stabilisce che, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Tax credit vacanze

Sono beneficiarie del bonus vacanze le famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro. Può essere fruito dal 1 luglio al 31.12.2020, riconosciuto fino ad un importo massimo di 500 euro di cui l’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi fruiti dalle strutture ricettive e il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. E’ utilizzabile da un solo componente del nucleo famigliare che deve essere in possesso della identità digitale SPID (sistema pubblico della identità digitale) e che deve scaricare l’applicazione IO (app dei servizi pubblici) che verificherà il possesso dei requisiti. Le strutture ricettive che intendono accettare il bonus vacanze devono possedere il codice Ateco stabilito dall’Agenzia delle Entrate ed utilizzare apposita procedure Web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (art.176).

Esenzione dell’IMU per il settore turistico

Per l’anno 2020 non è dovuta la prima rata IMU per immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività; immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni. Inoltre viene istituito un fondo da 76,55 milioni di euro per il ristoro dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’esenzione IMU.

Fondo per il turismo

Dotato di 50 milioni di euro per l’acquisto, la ristrutturazione e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico ricettive (art. 178).

Promozione turistica in Italia

L’art. 179 istituisce un “Fondo per la promozione del turismo in Italia” con la dotazione di 20 milioni di euro per il 2020. Un decreto attuativo del MiBACT stabilirà i destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare.

Sostegno alle attività turistiche

Esonero del pagamento della TOSAP e della COSAP (art. 181). I concessionari di suolo pubblico sono esentati dal pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche. L’esonero è valido dal 1° maggio al 31 ottobre 2020. Viene inoltre istituito un doppio fondo di ristoro per l’anno 2020 della tassa di occupazione e del canone di occupazione temporanea, con una dotazione da 127,5 e 12,5 milioni di euro destinati a compensare i comuni delle minori entrate. Vengono inoltre prorogate al 2033 le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva.

Proroga rimborsi titoli di viaggio, di soggiorno e pacchetti turistici

Art.182, comma1. I voucher per i viaggi possono essere utilizzati per diciotto mesi (valida anche per i voucher già emessi), anziché per un anno, come stabilito originariamente dal decreto “Cura Italia”. I voucher sono riconosciuti anche per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Viene istituito un fondo di 5 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per il 2021 per l’indennizzo dei titolari di voucher. Verranno utilizzate risorse del Fondo per la promozione del turismo in Italia stabilito all’articolo 179.