Sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323 è stato pubblicato il Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, cosiddettoMilleproroghe 2021” che contiene ulteriori proroghe di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016. Nel decreto sono inserite alcune proroghe delle modifiche a tempo inserite in vari decreti-legge sia dell’anno 2020 che del 2019. Le modifiche sono contenute nell’articolo 13 del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 in vigore dal 31/12/2020.

Evidenziamo di seguito argomenti del Milleproroghe in materia di appalti:

  • Liquidità delle imprese appaltatrici

L’anticipazione maggiorata del 30% (invece del 20%) introdotta dal D.L. n.34/2020 a favore delle imprese contraenti viene estesa a tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. La misura rappresenta una estensione rispetto al precedente termine del 30 giugno 2021.

Con il comma 1 dell’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, era stata introdotta, fino alla data del 30 giugno 2021, la possibilità che l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, prevista in misura del 20%, possa essere incrementato fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Con l’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 183/2020 viene spostato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale dell’anticipazione.

 

  • Subappalto e terna subappaltatori

Negli affidamenti di appalti pubblici e di concessioni viene estesa fino al 31 dicembre 2021 la sospensione della norma del codice appalti che impone di indicare in sede di gara la “terna” dei subappaltatori cui affidare parte dei lavori in caso di aggiudicazione da parte dell’operatore economico che presenta offerta. Inoltre, viene poi prorogato fino al 30 giugno 2021 il limite per il ricorso al subappalto al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, introdotto in via transitoria dal D.L. sblocca cantieri fino al 31 dicembre 2020.

Con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna di subappaltatori, in sede di gara, per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche. Era anche aumentata fino al al 40% la percentuale delle opere subappaltabili, inizialmente fissata al 30%.
Nel citato comma 18 era precisato che “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore“.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 183/2020 le deroghe al subappalto sono estese anche all’anno 2021.

 

  • Appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie anche nel 2021

Prosegue anche nel 2021 la semplificazione prevista dal DL Sblocca Cantieri che già nel 2019 e 2020 aveva consentito di affidare appalti pubblici sulla base del solo progetto esecutivo (cioè senza l’ulteriore progettazione esecutiva). La deroga riguarda i soli contratti di lavori per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o impianti.

Con il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per gli anni 2019 e 2020 veniva data la possibilità di ritornare ad utilizzare l’appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie. Questa possibilità era stata bandita in precedenza dal Codice dei contratti pubblici.
Nel citato comma 6 era precisato che “Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo”.
Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 183/2020 la possibilità dell’appalto integrato è estesa anche nell’anno 2021.

 

  • Le modifiche al Codice dei contratti ed il nuovo regolamento

Ancora nulla sulle modifiche al Codice dei contratti e sulla prevista sostituzione di tutte le attuali norme attuative con un unico Regolamento. Quest’ultimo sembra sia stato già previsto in una versione semi definitiva.

 

Per maggiori informazioni:

Pamela Michelini
Referente Servizio Pubblici Appalti
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Alessandro Tucci
Ufficio Servizio Pubblici Appalti
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