Giovedì 4 giugno il Decreto “Liquidità”, che conteneva tutte le misure di emergenza COVID-19 per la liquidità delle imprese, è stato convertito in legge dello stato. Sono cambiate diverse cose per le imprese. Tendenzialmente, nella conversione in legge del Decreto Liquidità, sono stati estesi i benefici delle misure e sono state semplificate le regole di accesso ai finanziamenti bancari. Questa la sintesi delle principali modifiche.

Finanziamento per le piccole e medie imprese sotto i 25 mila garantiti al 100% dello Stato:

  • Estensione importo massimo da 25 mila euro a 30 mila;
  • Estensione del piano di ammortamento da 6 anni a 10 anni, (comprensivi dei 24 mesi di preammortamento)
  • Il massimale della richiesta è ora parametrato nella misura più conveniente fra due parametri: il 25% dei ricavi oppure 2 volte il costo salariale lordo 2019 (precedentemente era previsto il solo parametro sui ricavi)
  • Apertura ad alcune categorie di impresa prima escluse, quali ad esempio gli agenti assicurativi, i birrifici artigianali, le associazioni professionali e le società fra professionisti
  • Per il “terzo settore”, precedentemente escluso da tutte le agevolazioni. sarà costituita una apposita sezione con dotazione finanziaria riservata del Fondo Centrale di garanzia.

E’ possibile chiedere alla banca l’adeguamento del finanziamento già erogato alle nuove condizioni (30 mila in luogo di 25 e 10 anni in luogo di 6), tuttavia ci vorrà del tempo affinché la maggior parte delle banche riescano a recepire queste modifiche, anche in considerazione del fatto che in questi giorni gli istituti di credito stanno ancora evadendo migliaia di richieste costruite sugli importi e sui tempi di restituzione originari.

Finanziamenti superiori ai 25 (ora 30) mila euro garantiti al 90% dallo Stato:

Vale ricordare che per questa tipologia di finanziamento importi, tempi di restituzione, garanzie e tassi sono da negoziare con l’Istituto erogante. La norma ha nei fatti esteso il potenziale della garanzia a prodotti bancari più elastici rispetto alla veste originaria del decreto legge.

  • Possibilità di RICHIEDERE fino a 24 mesi di preammortamento.
  • Ammissione alla garanzia anche dei confidi NON vigilati
  • Possibilità di richiedere fino a 10 anni di finanziamento
  • Aumento di liquidità per le operazioni di consolidamento delle passività. Dal 10% al 25% in più di nuova liquidità per le operazioni a valere sul Fondo Centrale di Garanzia.
  • Ammesse alla garanzia anche le società che prime del 31 gennaio erano classificate come inadempienze probabili oppure esposizioni scadute sconfinanti deteriorate, a determinate condizioni (condizioni tecniche consistentemente migliorative rispetto alla versione originale del decreto).