Anche per l’anno d’imposta 2023 è stato disposto un intervento diretto ad ampliare il tetto dei cd. fringe benefit.

Lo ha fatto il decreto lavoro, innalzando da 258,23 a 3.000,00 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e assimilato del valore complessivo dei beni e dei servizi percepiti nell’anno e includendo in tale soglia di esenzione, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

L’agevolazione però non opera per tutti i dipendenti e percettori di redditi assimilati a lavoro dipendente, ma esclusivamente per coloro che, nel 2023, risultino avere figli fiscalmente a carico. La norma specifica che, per gli altri contribuenti, continua a trovare applicazione la disciplina ordinaria (esenzione nel limite di 258.23 €)

A carico dei datori di lavoro, è previsto un onere di comunicazione – relativo alla norma e all’attuazione della stessa – solo verso le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti in azienda.

L’applicazione della disciplina agevolativa da parte del datore di lavoro, inoltre, non opera in via automatica, ma è subordinata all’effettuazione, da parte del lavoratore dipendente, di una comunicazione con cui dichiara di avervi diritto e con cui comunica al datore di lavoro/sostituto di imposta il codice fiscale dei figli.

La norma ricalca quasi integralmente quella introdotta l’anno scorso. Anche per questo si ritengono validi i chiarimenti emanati precedentemente dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, gli elementi fondanti sono i seguenti:

  1. la disciplina trova applicazione nei confronti dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  2. la fruizione dell’agevolazione deve avvenire nel rispetto del principio di cassa allargato, in base al quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024;
  3. è possibile cumulare la presente agevolazione con quella fiscale relativa ai buoni carburante prevista in un valore massimo annuo di € 200;
  4. il tetto di non concorrenza alla formazione del reddito di € 3.000 è una soglia di esenzione, pertanto, al superamento della soglia, il complessivo valore concorrerà a formare il reddito;
  5. il tetto è unico e prende a riferimento sia il valore complessivo dei beni e servizi in natura erogati al dipendente, riconosciuti anche tramite erogazione di voucher, che l’ammontare delle somme erogate per reintegrare la spesa sostenuta nel 2023 per le utenze domestiche di acqua, luce e gas;
  6. le utenze per cui disporre il rimborso devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese (vedi modulo allegato);
  7. l’agevolazione è fruibile anche nell’ambito della conversione dei premi di risultato – spettanti in denaro e detassabili – in strumenti di welfare; pertanto, un contribuente che possa usufruire di tale disposizione in quanto avente figli a carico nell’anno 2023, nel limite di importo fissato dall’agevolazione e nel limite del proprio credito welfare, potrà richiedere voucher e somme a titolo di rimborso di utenze;
  8. l’agevolazione non è necessariamente connessa a politiche di natura collettiva, potendosi applicare anche in caso di erogazione di benefit e rimborsi di utenze a favore di singoli dipendenti, in attuazione di obblighi di contratto individuale di lavoro (es. trattamento di autoveicolo ad uso promiscuo) o a seguito di liberalità una tantum, selettive da parte del datore di lavoro (es. buoni spesa o rimborsi utenze a favore di specifici dipendenti).

Figli a carico

La novità, per l’anno 2023, consiste nell’aver riservato l’agevolazione ai dipendenti e percettori di redditi assimilati che abbiano figli a carico e nell’aver specificato che resta ferma l’applicazione della soglia di esenzione di € 258,23 per il valore complessivo dei beni ceduti e dei servizi prestati – per tutti i dipendenti (e percettori di redditi assimilati) per i quali non ricorrono le condizioni indicate, ossia per coloro che non abbiano nel 2023 figli fiscalmente a carico.

La norma ha previsto quanto segue:

  1. la condizione di accesso è di avere figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, se gli stessi si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2 del Tuir;
  2. i datori di lavoro, prima di applicare l’agevolazione, devono darne informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti in azienda;
  3. il lavoratore dipendente (o percettore di reddito assimilato), per accedere all’agevolazione, deve dichiarare al sostituto di imposta di avervi diritto e deve comunicare il codice fiscale dei figli.

Figli e condizione art. 12 comma 2 Tuir

Il richiamo al comma 2 dell’art. 12 rimanda alle condizioni reddituali da rispettare perché il familiare possa essere considerato a carico. Per i figli il requisito varia in funzione dell’età.

La vivenza a carico si perfeziona con il possesso di un reddito, da valutare al lordo degli oneri deducibili:

  • reddito inferiore a € 4.000,00 se l’età non supera 24 anni;
  • reddito inferiore a € 2.840,51 per un’età superiore a 24 anni.

È utile ricordare che «il requisito anagrafico deve ritenersi sussistere per l’intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade».

Ciò implica che, nell’eventualità di una variazione di tale condizione nel corso dell’anno 2023 il sostituto d’imposta potrebbe trovarsi a dover riconsiderare quanto riconosciuto al lavoratore sotto forma di beni, servizi e rimborsi di spese per utenze domestiche alla luce della nuova situazione soggettiva comunicata dal lavoratore interessato.

È invece sempre irrilevante l’eventuale convivenza o meno del figlio con il genitore.

Ne deriva che la nuova disciplina agevolativa in materia di welfare si può rendere applicabile a favore di coloro che abbiano figli a carico per cui nel 2023:

  1. fruiscono (o potrebbero potenzialmente fruire) del trattamento di AUU, in quanto i figli a carico hanno un’età inferiore a 21 anni;
  2. siano potenzialmente destinatari delle detrazioni d’imposta, in quanto i figli a carico hanno un’età pari o superiore a 21 anni.

Si ritiene irrilevante che il richiedente dell’AUU sia l’altro genitore o che la prestazione, pur spettante, non sia goduta perché non richiesta all’INPS.

È anche irrilevante, nell’ipotesi 2, che il contribuente non acceda al trattamento di detrazione d’imposta perché, in considerazione del reddito complessivo e per effetto della formula di riparametrazione dell’importo spettante, la detrazione non compete (es. dirigente con un solo figlio a carico e reddito complessivo pari a 120.000 euro), così come è irrilevante che la detrazione sia fruita al 100% dall’altro genitore.

In entrambe le ipotesi prospettate, il contribuente, ove abbia almeno un figlio a carico, può dichiarare al datore di lavoro di integrare le condizioni di spettanza del beneficio e, comunicando il codice fiscale del figlio, può fruire dell’estensione della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito dei fringe benefit a € 3.000 e ottenere, sempre nel rispetto di tale soglia massima, somme a titolo di rimborso di utenze domestiche.

Oneri di informazione gravanti sul datore di lavoro

I datori di lavoro attuano l’agevolazione dandone preventiva informazione alle rappresentanze sindacali unitarie, se presenti. L’informativa è prevista sia in caso di applicazione con valenza collettiva che ad personam.

Dichiarazione del dipendente

Per espressa previsione normativa, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore “al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.”

Si ritiene quindi opportuno che il lavoratore dipendente dichiari di aver diritto all’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, attestando la presenza di figli e indicandone il codice fiscale.

Si allega fac simile, unitamente ad informativa per i lavoratori.

Alle imprese l’informativa verrà fornita per il tramite delle strutture provinciali.

La presente circolare rappresenta un primo commento alla norma in attesa dei chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate potrà fornire successivamente.