Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 1° maggio 2023 un decreto-legge inerente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Il decreto-legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 ed è in vigore da oggi 5 maggio 2023. Di seguito una prima scheda di sintesi dei principali contenuti di nostro trattati nel provvedimento. Seguiranno ulteriori approfondimenti.

Si segnala che nella stessa seduta è stato anche presentato un disegno di legge in materia di lavoro, disegno di legge che ora dovrà seguire il consueto iter parlamentare di emanazione della legge. Di seguito una prima scheda di sintesi dei principali contenuti anche di questo disegno di legge, con l’avvertenza però che il contenuto non è in vigore, trattandosi appunto di un disegno di legge da approvare.

 

Decreto-legge inerente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro in vigore dal 5 maggio 2023

 

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale Viene previsto l’innalzamento, dal 2 al 6%, dell’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile Assegno di inclusione

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà (Assegno di inclusione), che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultrasessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche.

Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esente IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi.

Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, per aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

•             a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;

•             a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

Sgravi contributivi per i datori di lavoro

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari della suddetta misura, potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale.

Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Soggetti in condizioni di povertà assoluta

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche con la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi.

Per beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione.

Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Incentivi per i datori di lavoro

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60% della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

•             nei casi previsti dai contratti collettivi;

•             per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;

•             per sostituire altri lavoratori.

Modifiche al decreto trasparenza Vengono introdotte una serie di semplificazioni.

In particolare, per tutta una serie di informazioni, ad esempio, durata del periodo di prova, congedo per ferie, importo iniziale della retribuzione, programmazione dell’orario normale di lavoro, è previsto che il datore assolve all’obbligo informativo con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione, anche aziendale, che disciplina queste materie. Inoltre, sempre per sgravare i datori, si stabilisce che l’azienda è tenuta a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche sui siti web, contratti collettivi e regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Disegno di legge in materia di lavoro – attenzione il contenuto non è in vigore

 

Contributo per le assunzioni di persone con disabilità Previsto il riconoscimento per enti e organizzazioni di un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
Somministrazione di lavoro Si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo).

L’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi nell’utilizzo di personale in somministrazione, già prevista per altre fattispecie, si estende al caso in cui tale personale sia assunto dal somministratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Sospensione della prestazione di cassa integrazione Si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina già prevista per quelli di durata superiore, che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
Durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato Nei rapporti a termine il periodo di prova viene fissato in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario. In ogni caso tale periodo non potrà essere inferiore a due giorni;
Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo e della riscossione degli importi omessi. Si potenzia la capacità di controllo e verifica dell’INPS, consentendone accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni. Si consente all’INPS di invitare i contribuenti a comparire di persona o mediante rappresentanti per fornire dati ed elementi informativi.

In caso di pagamento integrale entro quaranta giorni dal ricevimento dell’accertamento, si applica la riduzione del 50% delle sanzioni civili. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione.

Promozione dell’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi. L’INPS può trasmettere al contribuente la comunicazione di eventuali anomalie affinché provveda alla correzione. Il contribuente ha 90 giorni di tempo per segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze per confutare quanto comunicato.

Qualora provveda alla regolarizzazione delle anomalie ed effettui entro trenta giorni il versamento dei contributi è ammesso al pagamento della sanzione civile in misura annua pari al 2,75% dell’importo della contribuzione dovuta ed in caso di pagamento in forma dilazionata, la riduzione della sanzione è subordinata al versamento della prima rata. Sono previste specifiche disposizioni per l’omesso o tardivo versamento di una delle successive rate e per i casi di assenza di segnalazioni o di regolarizzazione da parte del contribuente.

Pagamento dilazionato dei debiti contributivi Si aumenta il numero di rate, previste per il pagamento dei premi, passando dagli attuali 24 a 60 mesi.
Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio. 
Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti Si modifica la disciplina della ricongiunzione ai fini previdenziali dei periodi assicurativi, allineando il rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.

 

Ulteriori disposizioni Il testo prevede inoltre:

  • norme relative all’istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura;
  • l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto;
  • modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee;
  • modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali