Il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative in merito alle novità introdotte dal c.d. “Decreto dignità” alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione di lavoro, con l’obiettivo di favorirne l’uniforme applicazione, anche in considerazione delle richieste di chiarimento ricevute in proposito. In estrema sintesi, salvo tornare sull’argomento con maggiori chiarimenti e approfondimenti anche nel corso dei consueti incontri mensili, il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni.

CAUSALI

  • Per stabilire se ci si trovi in presenza dell’obbligo della causale si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare. Ciò anche se la proroga avviene quando il rapporto non ha ancora superato i 12 mesi (esempio: primo rapporto a termine di durata 10 mesi che si intende prorogare di 6 mesi);
  • L’ulteriore contratto a termine di 12 mesi in deroga assistita che è possibile stipulare presso le Sedi dell’ITL una volta raggiunto il limite massimo di durata del contratto a termine, va considerato un rinnovo ed è quindi soggetto all’obbligo della causale.

PROROGHE E RINNOVI

  • Non è possibile prorogare un contratto a tempo determinato modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo ad un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se ciò avviene senza soluzione di continuità con il precedente rapporto.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

  • I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale potranno continuare a prevedere una durata diversa, anche superiore, rispetto al nuovo limite massimo dei 24 mesi. Le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018, che – facendo riferimento al previgente quadro normativo – abbiano previsto una durata massima dei contratti a termine pari o superiore ai 36 mesi, mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo;
  • la contrattazione collettiva non ha invece alcuna facoltà di intervenire sul nuovo regime delle causali.

FORMA SCRITTA DEL TERMINE

  • Avendo la norma eliminato il riferimento alla possibilità che il termine possa risultare “direttamente o indirettamente” da atto scritto, non è più possibile desumere la data di termine del rapporto di lavoro sulla base di elementi esterni al contratto. Solo in alcune situazioni si potrà desumere la data di scadenza del rapporto indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all’assunzione. Il Ministero cita l’ipotesi dell’assunzione in sostituzione della lavoratrice in maternità di cui non è possibile conoscere in anticipo l’esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE

  • Il contributo addizionale dello 0,50% va applicato ad ogni rinnovo contrattuale in sommatoria ai precedenti eventualmente già applicati, e non si applica invece alle proroghe.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

  • Non è stata introdotta alcuna limitazione per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. In questo caso, quindi, questi lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata, rispettando tuttavia i limiti percentuali;
  • Il limite temporale della durata massima complessiva di 24 mesi opera tanto in caso di ricorso a contratti a tempo determinato quanto nell’ipotesi di utilizzo mediante contratti di somministrazione a termine. Ne consegue che, raggiunto tale limite, il datore di lavoro non potrà più ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato con lo stesso lavoratore per svolgere mansioni di pari livello e della medesima categoria legale. Sono fatte salve le diverse previsioni contrattuali;
  • In merito all’eventuale obbligo della causale in caso di somministrazione a termina con lavoratori assunti a termine dall’agenzia, possono verificarsi le seguenti situazioni:
    • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
    • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle causali;
    • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa causale;
  • Mantengono la loro validità fino alla naturale scadenza del contratto collettivo, sia i limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine. Si rammenta che, in assenza di diversa previsione contrattuale, la percentuale massima di contratti a termine che possono essere assunti dall’impresa è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione; in assenza di diversa previsione contrattuale, possono invece essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori somministrati a termine entro la percentuale massima del 30% ( stessa base occupazionale del 20%).

PERIODO TRANSITORIO

  • I rinnovi e le proroghe effettuate entro il 31.10.18, sono soggetti alla vecchia disciplina del tempo determinato. I contratti a termine stipulati (per la prima volta) dal 14.07.18 sono invece immediatamente soggetti alla nuova disciplina.

Nessun chiarimento è stato fornito in merito alle causali.