Con il Decreto Aiuti bis è stato disposto un innalzamento della soglia del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito: nel solo periodo d’imposta 2022, non si applicherà la soglia ordinariamente stabilita dal TUIR (258,23 euro), ma il tetto di 600€ per i fringe benefit.

La medesima franchigia può applicarsi per l’esclusione da imposizione delle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti relative al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

La norma non risulta, però, di immediata traduzione operativa: andrà infatti chiarito con quale modalità si dovrà gestire il nuovo plafond per l’anno 2022 di 600€ che intreccia sia l’erogazione di beni in natura e servizi prestati, che l’erogazione di somme vere e proprie a rimborso di spese sostenute per le utenze domestiche.

Inoltre, poiché la norma del nuovo plafond di 600€ si riallaccia alla previsione agevolativa introdotta nel 2022 in materia di buoni carburante (200€), sarà necessario anche un chiarimento circa la  relazione fra i 200€ di buoni benzina e i 600€ di nuovo generico plafond: in particolare, se nel 2022 il valore massimo da esentare da imposte e contributi possa essere di 800€, di cui almeno 200 per buoni benzina.

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla propria sede di competenza.