Anche il Decreto Agosto si segnala per un gran numero di articoli – un centinaio – che contemplano incentivi, misure fiscali e tanto altro. Alcuni di questi provvedimenti mirati – ad esempio, quelli riservati al settore turistico – sono già stati comunicati alle imprese del settore. Di seguito, invece, proponiamo un approfondimento del Decreto Agosto dedicato ad alcune specifiche misure.

Articolo 13: Indennità a favore dei professionisti con casse private

Ai professionisti iscritti a casse di previdenza private (come giornalisti, architetti, avvocati, eccetera), è riservata un’indennità di 1.000 euro relativa al mese di maggio. Per chi ha già percepito l’indennità di aprile la liquidazione sarà automatica. Chi, invece, non l’ha avuta, può farne richiesta alla propria cassa – con le modalità da questa previste – entro il 14 settembre.

Articolo 58: contributo a favore del settore della ristorazione

Per le attività di ristorazione (codice ateco 56.10.11), mense e catering continuativo (ateco 56.29.20), è previsto un contributo per l’acquisto di prodotti di filiere agricole alimentari (inclusi i prodotti vitivinicoli) anche dop e igp, valorizzando la materia prima del territorio.  Per avere accesso al contributo occorre che il fatturato medio da marzo a giugno 2000 sia inferiore ai tre quarti del fatturato e dei corrispettivi dello stesso periodo 2019. Il contributo spetta anche ai soggetti che hanno iniziato la propria attività dopo il 01/01/2019 a prescindere dalla riduzione del fatturato. Ammontare del contributo e modalità di presentazione saranno stabiliti da un decreto a cura del Ministero delle politiche agricole e alimentari non ancora emanato e da pubblicarsi entro il 14 settembre 2020.

Articolo 63: semplificazione assemblee condominiali

Per facilitare il ricorso al superbonus del 110% l’assemblea condominiale convocata per deliberare su questo tipo di interventi è valida se approvata da un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio in millesimi.

Articolo 65: proroga moratoria per le Pmi

La moratoria prevista dall’art. 56 del DL 18/2020 viene prorogata di quattro mesi, quindi fino al 31/12/2021. Si tratta di un’importante forma di sostegno alle imprese valida per i prestiti e per le aperture di credito (esistenti alla data del 29 febbraio 2020), che non possono essere revocate (sia per la parte utilizzata che per quella accordata) sino a fine 2021. Sempre sino al 31 dicembre 2021 sono prorogati senza alcuna formalità i prestiti non rateali con scadenza prima del 31/10/2020. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza prima del 31/01/20121 sono prorogati al 31/12/2021. Per le imprese del settore turistico la proroga della moratoria è estesa sino al 31/03/2021.

Occorre dire che per chi ha già aderito alla moratoria la proroga è automatica.

Articolo 77: credito d’imposta per canoni di locazione di immobili non abitativi, affitto d’azienda e cessione del credito

La norma proroga il bonus previsto dal decreto Rilancio per tutti fino a giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale fino a luglio (con l’allargamento alle strutture termali). Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e giugno (con l’aggiunta di luglio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Questo credito riguarda tutte le locazioni di immobili non abitativi, non è cumulabile con il credito “Botteghe” (previsto per gli immobili C1) e spetta a tutte le attività di impresa e professionali con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, a patto che i canoni riferiti ai mesi previsti siano stati effettivamente versati.

Il credito spetta ai soggetti suddetti per un ammontare pari al 60% del canone totale corrisposto (percentuale che scende al 30% nel caso di affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento.

Il credito può essere fruito:

  • in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
  • in compensazione successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
  • cedendolo al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Articolo 97: rateizzazione dei versamenti sospesi

Sono ulteriormente rateizzati i versamenti già sospesi a marzo, aprile e maggio a seguito dell’emergenza sanitaria. Questi possono essere versati:

  • Per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, oppure in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, la prima scadente il 16 settembre 2020;
  • Il restante 50% può essere rateizzato in 24 rate mensili di pari importo, con scadenza della prima rata il 16 gennaio 2021.

Non è previsto il rimborso di quanto già versato.

Articolo 98: proroga della seconda rata di acconto per imprese soggette ad Isa

Agli esercenti di attività economiche soggette ad Isa viene concessa una proroga al versamento della seconda o unica rata di acconto imposte sui redditi e Irap. Per avere accesso a questo beneficio:

  • I soggetti non devono avere ricavi e compensi superiori a euro 5.164.569 euro;
  • Devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel primo semestre 2020 pari almeno al 33% rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga di applica anche in presenza di una causa di esclusione e riguarda una molteplicità di oggetti, oltre agli esercenti delle attività sopra richiamate: contribuenti in regimi dei minimi e forfettario; soci di società di persone o di capitale in regime di trasparenza; collaboratori di imprese familiari; associati in associazioni fra professionisti; collaboratori di contribuenti Isa.

Articolo 99: proroga della riscossione coattiva

Viene prorogata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la riscossione coattiva. Il provvedimento riguarda le cartelle di pagamento, gli avvisi esecutivi relativi ad entrate tributarie e non, la sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni.