Dal 13 giugno 2022, gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili che accedono ad incentivi, “comunque  denominati”, devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dall’Allegato IV del decreto legislativo 199/2021.

Questo è quanto stabilisce l’art. 29 del decreto legislativo citato, attuativo della direttiva europea RED II, che differiva di 180 giorni dall’entrata in vigore della norma il rispetto dei requisiti.

Ricadono nei nuovi obblighi gli interventi di installazione di:

  • Pompe di calore (elettriche /gas)
  • Generatori Ibridi (PdC + Caldaia a condensazione)
  • Generatori di calore a biomassa (caldaie, camini, stufe)
  • Collettori solari termici per la produzione di ACS o l’integrazione di calore degli impianti termici
  • Micro-cogeneratori

I nuovi parametri fissati dal menzionato Allegato IV sono sostanzialmente i medesimi già richiesti per l’accesso agli incentivi fiscali Ecobonus e già richiamati dal Decreto Requisiti tecnici in vigore dal 6 ottobre 2020.

Gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento che non accedono a incentivi pubblici rispettano i requisiti minimi di cui al decreto MISE del 26 giugno 2015 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Per maggiori informazioni:
Adelio Moscariello, responsabile CNA Installazioni e Impianti
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it