Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in vigore dal 2020, sostituisce di fatto il super-ammortamento e l’iperammortamento. La differenza più rilevante è che si recuperano in credito di imposta anche contributi e oneri previdenziali e di lavoro dipendente.

Come funziona

L’impresa interessata rileva i costi e li «sconta» nel primo f24 utile successivo al periodo di imposta.

 

Beneficiari

Imprese residenti (incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti), indipendentemente da forma giuridica, settore di appartenenza, dimensione, regime di reddito e esercenti arti e professioni

 

Nuova durata delle misure

I nuovi crediti d’imposta per gli investimenti sono previsti per 2 anni.
La decorrenza della misura è anticipata al 16 novembre 2020.
È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, entro giugno 2023).

 

Maggiorazione dei tetti e delle aliquote

BENI NON 4.0 materiali e immateriali (c.d. tradizionali)

  • incremento dal 6% al 10% per beni strumentali materiali (ex super) per il solo anno 2021 e del 6% per anno 2022;
  • incremento dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021 per implementazione del lavoro agile;
  • estensione del credito ai beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021 e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

BENI IN TECNOLOGIA 4.0

BENI MATERIALI

  • per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: nuova aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022;
  • per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 mln: nuova aliquota al 30% nel 2021 e 20% nel 2022;
  • per spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: aliquota al 10% nel 2021 e nel 2022.

BENI IMMATERIALI

  • incremento dal 15% al 20% (fino al 2022);
  • massimale passa da 700 mila euro a 1 milione di Euro (fino al 2022).

Per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 trovano applicazione le nuove norme dettate nella legge di Bilancio 2021, mentre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020 al 15 novembre 2020 sono soggetti alla disciplina contenuta nella legge di Bilancio 2020.

Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione dell’investimento”, riprendendo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 4/E/2017, si applicano le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir, ai sensi del quale:

  • per i beni acquisiti sulla base di un contratto di acquisto, vale la data della consegna o spedizione del bene, ovvero, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà;
  • per i beni acquisiti mediante contratto di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. Pertanto, ai fini dell’agevolazione, rileva la data di consegna del bene al locatario (o l’esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto.
    L’acquisizione in proprietà del bene a seguito di eventuale successivo riscatto non configura un’autonoma ipotesi d’investimento agevolabile.

 

Anticipazione e riduzione dei termini di compensazione

  • Per gli investimenti in beni strumentali “ex super” e in beni immateriali non 4.0 effettuati dal 16 novembre 2020 a tutto il 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un’unica quota annuale.
  • Per tutti i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni.
  • È ammessa la compensazione immediata nell’anno (dall’entrata in funzione del bene standard o interconnessione del bene 4.0) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali.

Con la legge di bilancio 2020 è stata introdotta la FATTURA PARLANTE. Occorre quindi che le fatture di acquisto dei beni abbiano la dicitura che “il bene è stato acquistato ai sensi della legge … art …”.

 

Confermata la cumulabilità con altre agevolazioni (senza superare il costo sostenuto e previa verifica incrociata con eventuale altro incentivo).

 

Per maggiori informazioni:
Finimpresa
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