Del doppio bonus idrico previsto dall’ultima Finanziaria ne avevamo già parlato diffusamente all’indomani della pubblicazione della Legge di bilancio 2021: bonus idrico e credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua potabile.

Le due misure, per poter essere pienamente operative e fruibili, necessitavano della pubblicazione di due decreti attuativi, rispettivamente da parte del Ministero dell’Ambiente e dell’Agenzia delle Entrate.

Con qualche mese di ritardo, rispetto a quanto preventivato nella legge di bilancio (art. 1 commi da 1087 a 1089), l’Agenzia delle Entrate con specifico provvedimento ha definito lo scorso 16 giugno i criteri e le modalità per usufruire del credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di:

  • filtraggio
  • mineralizzazione
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare

finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

La misura, che mira come fine generale a razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, ha fissato l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione in:

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’ENEA (nota dall’assistente virtuale “bonus casa” sul sito ENEA: Per quanto riguarda la trasmissione dei dati all’ENEA, di cui al comma 1089, l’ENEA non ha ancora ricevuto indicazioni dal Ministero della Transizione Ecologica, per cui in attesa può procedere come da altre indicazioni contenute nel provvedimento).

Come specificato nel documento dell’Agenzia delle Entrate, l’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua potabile. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Per le spese sostenute prima della pubblicazione del provvedimento sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

 

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