Il Ministero Sviluppo Economico intende favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo di tutte le imprese attraverso un credito d’imposta, indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo relativi a:

  • Spese per personale altamente qualificato (in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, oppure in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico), che sia:

− dipendente dell’impresa;
− in rapporto di collaborazione con l’impresa (a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa);

  • Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o impiego di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;
  • Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca o organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  • Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Il credito d’imposta verrà riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute per ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti, e il 50% per le spese relative al personale e ai contratti di ricerca.

Il beneficio è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni, a condizione che l’importo delle spese in attività di ricerca e sviluppo ammonti almeno a 30.000 euro.

Il credito di imposta viene riconosciuto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.