Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dall’art. 120 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, il cui codice ATECO risulta incluso nell’elenco allegato, nonché alle associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro – calcolato nella misura del 60% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di spesa di € 80.000 a cui corrisponde quindi un credito massimo di € 48.000 – spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Rientrano tra tali spese ammissibili, ad esempio, quelle sostenute:

  • per gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • per l’acquisto di arredi c.d. “di sicurezza”;
  • per altri investimenti connessi ad attività innovative (quali quelle di sviluppo o acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, es. sistemi di videoconferenza, programmi software, quelli per la sicurezza della connessione e gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento del lavoro in smart working)
  • per l’acquisito di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Poiché non sono previste limitazioni alle risorse disponibili destinate alla copertura di tale misura, considerato che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà fruibile solo nell’anno solare 2021 e che le domande potranno essere presentate fino al 30 novembre 2021, sarà nostra cura ritornare sull’argomento prossimamente, anche allo scopo di ottenere l’emanazione di ulteriori chiarimenti normativi.

 

Allegato:
Elenco Ateco