È stato pubblicato nei giorni scorsi il decreto che individua le disposizioni applicative dell’agevolazione legata alla promozione e alla realizzazione di opere musicali, sia realizzate in studio sia eseguite in pubblico. Ecco qui un articolo che illustra il beneficio.

 

Il credito d’imposta

Il decreto fa riferimento all’attribuzione del credito d’imposta istituito per il 2014, 2015 e 2016 con l’articolo 7, comma 1, del Dl n. 91/2013 e rinnovato con l’articolo 80, comma 6-bis del Dl n. 104/2020. Sull’incentivo, inoltre, è intervenuto l’articolo 5, comma 4-bis, del Dl n. 137/2020 che detta le ultime specifiche sui limiti di erogazione del bonus. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 30% delle spese sostenute per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni audio e video musicali ed è fruibile esclusivamente in compensazione attraverso l’utilizzo del modello F24.

 

Gli importi

Il beneficio è riconosciuto per le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, per tre anni, nel limite di spesa di 5 milioni annui, fino a esaurimento dello stanziamento disponibile in ciascun periodo d’imposta. Per ciascuna opera prodotta è riconosciuta una spesa massima di 250mila euro su cui calcolare la detrazione che, quindi, non potrà essere superiore a 75mila euro per ogni produzione o organizzazione. Per ciascuna impresa di produzione è stabilito anche un limite massimo del beneficio complessivo riconoscibile, che ammonta a 800mila euro nei tre anni.

Le opere e i beneficiari

Le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle produttrici e/o organizzatrici di musica dal vivo, possono produrre domanda per l’accesso al credito il credito se:

  • risultano esistenti da almeno un anno al momento della richiesta
  • nell’oggetto sociale è citata la produzione in forma continuativa e strutturale di fonogrammi
  • hanno tra i propri codici Ateco il n. 5920.

Attenzione alla definizione di “opera”: con questo termine, per quanto attinente al decreto, si identifica una registrazione su supporto fisico o digitale composta da almeno otto brani, inediti e diversi tra loro, oppure da uno o più brani della durata complessiva di almeno 35 minuti. È consentito anche l’inserimento nell’opera di brani già editi ma pubblicati in maniera rielaborata (le cover), che però non devono superare il 20% del numero dei brani o della durata complessiva dell’opera.

 

L’istanza

La richiesta per l’ammissione al credito d’imposta (corredata da idonea documentazione delle spese sostenute) va presentata al Ministero della Cultura tra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui l’impresa ha sopportato le spese, con modalità da definire con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo del MiC.
Per ogni opera la richiesta di ammissione al credito, che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, deve riportare:

  • la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione
  • il costo complessivo sostenuto per la realizzazione e l’ammontare delle spese eleggibili
  • l’effettiva attestazione delle spese sostenute
  • il credito d’imposta spettante.

Per completare la validità dell’istanza va inserita la documentazione che prova la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in almeno 1.000 copie o, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a: 1.000 copie per opere in download e 1.300.000 accessi streaming on demand.

Il credito è fruibile esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e non deve eccedere l’importo riconosciuto dal Mic, se non si vuole vedere scartata l’operazione di versamento.

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