Per il 2020 è ancora operativa la disciplina del credito d’imposta, con un beneficio fino al 50% delle spese incrementali in Ricerca e Sviluppo sostenute nel corso dell’anno 2019.

Beneficiari

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Periodo di applicazione

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Spese ammissibili

Sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, di competenza dell’unico esercizio di bilancio in esame e relativi a:

  1. Costi lordi del personale che sia:
    a1) dipendente dell’impresa (costo calcolato in rapporto alla quantità di lavoro dedicato ai progetti R&S rispetto alla presenza totale annua in azienda),
    a2) in rapporto di collaborazione con l’impresa (a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa);
  2. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o impiego di macchinari, strumenti e attrezzature anche di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo;
  3. Spese relative a contratti di ricerca “extra-muros” stipulati con:
    c1) università, enti di ricerca o organismi equiparati e con altre imprese, comprese le start-up e le PMI innovative,
    c2) altre imprese (eccetto imprese del medesimo gruppo);
  4. Competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne;
  5. materiali, forniture, altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di R&S, ad es. materiali per costruzione di prototipi ed esecuzione di test di produzione non destinati alla vendita.

Agevolazione

Il credito d’imposta è calcolato sulla base della differenza tra le spese sostenute (rispetto a ciascuna voce di spesa ammissibile individualmente) per ricerca e sviluppo nell’esercizio di bilancio in esame, rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti all’approvazione della Misura (2012-2013-2014). I valori differenziali concorrono alla formazione del credito d’imposta come segue:

  • voci spesa a1) e c1): 50% del valore incrementale;
  • altre voci spesa: 25% del valore incrementale.

L’importo totale delle spese in attività di ricerca e sviluppo deve ammontare almeno ad € 30.000,00.

L’ammontare del credito d’imposta è limitato ad un massimo di € 10.000.000,00 per impresa per ciascun esercizio di bilancio.

Modalità di fruizione

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Documentazione

E’ necessario predisporre apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili all’agevolazione, entro il limite massimo di € 5.000, le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

In caso di progetti che coinvolgano l’innovazione del processo produttivo, la rendicontazione di importi molto elevati e/o aspetti tecnici particolarmente complessi, è vivamente consigliata una perizia giurata a riguardo del progetto.

Per maggiori informazioni:
Finimpresa – tel. 059 251760 – info@finimpresa.it

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