L’art. 1 del D.L. n. 66/2013 ha previsto, nel 2014, l’erogazione di un credito ad alcuni percettori di redditi di lavoro dipendente e tipologie di redditi assimilati.

Il credito è concesso ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei redditi di pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati), ai Co.co.co. e co.co.pro. ed agli amministratori, oltre che ad altre tipologie di titolari di reddito meno diffuse.

Il credito è concesso alla condizione che l’imposta lorda calcolata sui redditi di cui sopra sia di importo superiore alla detrazione d’imposta spettante per i medesimi redditi. In pratica il bonus non spetta per i cosiddetti “incapienti”.

Il bonus invece è spettante se la “incapienza” è determinata dalla presenza di oneri deducibili e/o detrazioni per carichi familiari e/o detrazioni d’imposta per oneri e/o altre detrazioni d’imposta.

Il credito va determinato con le seguenti modalità:

  • 640 euro se il reddito complessivo è inferiore o pari a 24.000 euro
  • In misura ridotta se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro fino a 26.000 euro

Il riferimento reddituale non è al solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, ma al reddito complessivo risultante dalla dichiarazione. La spettanza del bonus e la relativa quantificazione risente quindi anche della presenza di ulteriori redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilato.

Il credito pari a 640 euro è riferito al periodo di lavoro gennaio/dicembre; in caso di minor periodo di lavoro, il bonus deve essere proporzionalmente ridotto.

Ai contribuenti che da maggio riceveranno compensi da parte di un sostituto d’imposta, il credito sarà erogato “in via automatica” dal sostituto d’imposta.

Ciò significa che il sostituto d’imposta riconosce il bonus sulla base delle informazioni in suo possesso, senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori, alcuna richiesta di erogazione.

I lavoratori tuttavia possono richiedere al sostituto d’imposta la non applicazione del credito per superamento del tetto dei 26000 euro in seguito ad altri redditi percepiti nell’anno 2014.

Il credito spettante deve essere ripartito dal sostituto d’imposta fra le mensilità da corrispondere nei mesi residui del periodo d’imposta 2014, aggiungendolo alla relativa retribuzione.

L’importo del bonus che il sostituto ha anticipato agli aventi diritto è dallo stesso recuperato effettuando un minor versamento di ritenute e, in caso di incapienza del monte ritenute, un minor versamento di contributi previdenziali per il periodo di paga.

Il bonus, ove non liquidato in tutto o in parte dal sostituto d’imposta, può essere richiesto in dichiarazione dei redditi (730 o Unico 2015).

Si allega una informativa che potrete consegnare ai lavoratori per l’anno 2014.In alternativa alla consegna, si consiglia di affiggere l’informativa in azienda, in luogo ben visibile a tutti i lavoratori.

Le nostre sedi sono a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.



  Allegata Circolare CNA


  Allegata Informativa per i Lavoratori