Le ultime settimane hanno visto un sostanziale blocco del meccanismo della cessione dei crediti derivanti da superbonus e bonus ordinari e nel chiedere alla politica correttivi adeguati a questo stato di fatto, non abbiamo mancato di denunciare gli effetti estremamente deleteri di questa situazione che, soltanto nella nostra provincia, ha bloccato centinaia di cantieri e messo in crisi numerose aziende del comparto casa.

Con il Decreto Aiuti, convertito definitivamente nella legge 91/2022 del 15 luglio, ci troviamo di fronte all’ennesima modifica al sistema di cessione dei crediti, con l’obiettivo di ampliare la platea dei potenziali acquirenti che possono acquistare dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta.

Con il nuovo testo di conversione il meccanismo delle cessioni può essere così esemplificato:

  • prima cessione “libera”, ossia verso qualunque tipo di cessionario, da parte del committente-beneficiario dell’agevolazione che cede la sua detrazione o dell’impresa che ha concesso lo sconto in fattura al committente-beneficiario;
  • seconda e terza cessione “qualificata”, ossia solo verso le banche e gli intermediari finanziari, incluse le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese assicuratrici operanti in Italia;
  • alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario (dlgs 385/93, art. 64), è sempre consentita la cessione, e non solo al quarto passaggio, verso tutti i soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè le “persone fisiche” che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta come definito, come definite nel “codice del consumo”), non più quindi solo verso i “clienti professionali privati” come previsto dalla precedente versione del decreto.

In sintesi, con il nuovo art. 14 del decreto, le banche possono ora cedere i crediti a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta i crediti acquisiti dalla banca.

Le novità su esposte si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio (art. 57 comma 3). Proprio la mancata abrogazione di questo comma, riportato integralmente anche nel testo di conversione, non permette la piena retroattività delle nuove disposizioni, limitando gli effetti di questa misura e contribuendo a gettare benzina sul fuoco dell’incertezza sulle regole per la cessione dei crediti, che sta ancora oggi impendendo a molte imprese di rientrare in possesso del denaro anticipato ai propri clienti attraverso il riconoscimento dello sconto in fattura.

L’auspicio è che in breve tempo sia abrogato il comma 3 dell’articolo 57 del DL 50/2022 ovvero che l’Agenzia delle Entrate o il MEF chiarisca che si tratta di una norma tacitamente abrogata.

Con la speranza che l’allargamento della platea per la cessione del credito sia sufficiente affinché gli istituti bancari possano sbloccare, in tempi brevi, i crediti fermi al palo e garantire maggiore liquidità alle aziende del comparto, ad oggi resta ancora da risolvere, quindi, la problematica che, come denunciato da CNA ad inizio giugno, rischia di portare al fallimento 33.000 imprese artigiane e alla perdita di 150.000 posti di lavoro.