L’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Emilia Romagna con determinazione n. 1437 del 07/12/2021 ha inteso dare continuità alla misura prevista lo scorso anno rendendo strutturale il finanziamento di incentivi ai datori di lavoro per assunzioni a tempo determinato di persone con disabilità.

L’Agenzia ha previsto inoltre un’integrazione fino al 100% del costo salariale lordo inizialmente ammesso in favore dei datori di lavoro in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,

  1. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

L’incentivo potrà essere fruito per le assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 68/1999 anche a tempo parziale avvenute a partire dal 01/02/2021.

Potranno presentare domanda di concessione tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno natura di imprenditore, con sede operativa o unità produttiva locale dove è avvenuta l’assunzione di lavoratori disabili in Emilia Romagna.

Il datore di lavoro se obbligato ai sensi della legge 68/99, deve risultare ottemperante sia al momento della presentazione che al momento dell’eventuale erogazione

Le tipologie ammesse sono le seguenti:

  • Assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche;
  • Assunzioni a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Per questa tipologia di lavoratore, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga) il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell’incentivi contributivo previsto dall’art. 13 comma 1 bis della legge 68/1999.

La domanda può essere presentata per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori disabili che al momento della presentazione della stessa risultano già in forza ai sensi della legge 68/99
  • lavoratori disabili che al momento della presentazione della domanda non siano ancora assunti. In questo ultimo caso il lavoratore deve essere iscritto ad uno degli uffici del Collocamento Mirato dell’Emilia Romagna ai sensi della legge 68/99 e deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento della presentazione della domanda.
  • lavoratori disabili già titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi della legge 68/99, per i quali a partire dal 01/02/2021, il relativo contratto a termine sia stato prorogato per le stesse durate minime previste in base alle diverse tipologie di disabilità. In tali casi il contributo verrà riconosciuto per il periodo di proroga successivo al 01/02/2021.

Sono finanziabili anche i contratti di somministrazione con missione pari ad almeno 12 mesi; in tale ipotesi i benefici economici sono in capo all’utilizzatore quale soggetto titolato a presentare la domanda.

Si precisa che tutti i lavoratori sopraindicati devono essere iscritti ad uno degli Uffici del Collocamento Mirato dell’Emilia Romagna.

L’assunzione deve essere avvenuta, o dovrà avvenire, mediante rilascio del nulla osta da parte dell’ufficio del collocamento mirato di riferimento, ad esclusione dell’ipotesi di datori di lavoro che alla data dell’assunzione non sono obbligati ai sensi della legge 68/99.

L’incentivo è riconosciuto per tutta la durata del contratto, comunque per non più di dodici mesi ed è pari:

  • al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d’obbligo;
  • al 40% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999.

Per le assunzioni effettuate con orario di lavori a part time si procederà ad una riduzione del contributo in misura proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro.

Si evidenzia che nella richiesta di incentivo occorre inserire l’ammontare totale del costo salariale lordo annuo presunto per il lavoratore.   Per calcolare il costo salariale presunto si possono considerare i seguenti elementi:

  • la retribuzione lorda;
  • i contributi obbligatori INPS (o altro ente previdenziale obbligatorio, es. Enpals) solo per la quota a carico datore di lavoro (escluso contributo a carico del lavoratore) e premi Inail;
  • il trattamento di fine rapporto;

In fase di erogazione del contributo occorrerà indicare il costo salariale effettivo, che potrà discostarsi dal costo salariale presunto solo per difetto ma non per eccesso.

  1. TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Potranno presentare richiesta di concessione di incentivo tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68/99, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore che abbiano trasformato un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato già oggetto di incentivo concesso dall’Agenzia regionale per il lavoro o in corso di istruttoria.

Il datore di lavoro se obbligato ai sensi della legge 68/99, deve risultare ottemperante sia al momento della presentazione della domanda che al momento dell’eventuale erogazione.

L’incentivo potrà essere fruito per le trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, avvenute entro la scadenza del rapporto a tempo determinato e fino alla scadenza della presente procedura riferite a:

  • Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche per i quali sia stata approvata o sia in corso di istruttoria la concessione dell’incentivo per l’assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato
  • lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. per i quali sia stata approvata o sia in corso di istruttoria la concessione dell’incentivo per l’assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi e per i quali il rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato

Al momento della presentazione della domanda la trasformazione a tempo indeterminato deve essere già avvenuta e il relativo contratto deve essere attivo.

Con la presente procedura di integrazione l’incentivo precedentemente concesso per l’assunzione a tempo determinato viene integrato nella misura e per la durata per cui è stato concesso fino alla copertura massima del 100% del costo salariale lordo.

DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBI GLI INCENTIVI

Sono esclusi dalla corresponsione dei contributi:

  • i casi di riassunzione di ex-dipendenti a tempo indeterminato da parte della medesima azienda avvenuta negli ultimi 12 mesi;
  • i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e/o cessione di ramo d’azienda;
  • i rapporti di lavoro instaurati per coprire posti resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti;
  • le assunzioni in convenzione previste dall’art. 22 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. e dall’art. 12-bis della legge 68/99.

Gli incentivi concessi si configurano come aiuti di Stato e devono quindi essere rispettate le normative comunitarie in materia – Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Il datore di lavoro che richiede tali incentivi all’atto della presentazione della relativa domanda di accesso agli stessi dovrà presentare apposita “Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in esenzione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 integrato con le informazioni necessarie alla registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

Le richieste di contributo dovranno essere compilate in tutte le sue parti esclusivamente attraverso l’apposita modulistica pubblicata sulle pagine web dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Ai seguenti indirizzi:

Le richieste devono essere sottoscritte a cura del legale rappresentante dell’azienda e inviate all’Agenzia Regionale per il lavoro via posta elettronica certificata all’indirizzo: arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque non oltre le ore 12.00 del 31/12/2022, pena la non ammissibilità.

Le richieste dovranno essere in regola con la vigente normativa per l’assolvimento dell’imposta di bollo e corredate della specifica documentazione obbligatoria indicata nell’Avviso pubblico.

Le domande saranno istruite seguendo l’ordine cronologico di arrivo a livello regionale.