Sono interessate le aziende che hanno lavoratori dipendenti che svolgono lavori edili come definiti dall’allegato X al Dlgs 81/2008.

Vi è un nuovo adempimento per i lavori avviati dopo il 27 maggio 2022 in base a quanto previsto dall’art. 28-quater co 1 del DL 4/2022: occorre indicare il CCNL applicato nell’atto di affidamento dei lavori e nelle fatture relative all’esecuzione di tali lavori per i bonus edilizi. 

L’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile per ottenere alcuni bonus fiscali, ma non per tutti.

Per il superbonus, il bonus facciate e il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche è necessaria sia in caso di cessione o sconto in fattura, sia in caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi.

Per gli altri bonus edilizi ordinari cedibili, l’indicazione del contratto di lavoro è indispensabile solo in caso di cessione o sconto. Esemplificando, chi spende 100mila per la ristrutturazione di un appartamento, ma detrae il 50% in dieci rate da 5mila euro, non ha l’obbligo dell’indicazione. La norma cita anche il bonus giardini e il bonus mobili, per i quali però la citazione del contratto servirà solo in casi limite: quando riguardano lavori edili (ad esempio il vialetto del giardino) e sono eseguiti da imprese edili nell’ambito di opere di importo totale oltre i 70mila euro.

I contratti collettivi nazionali e territoriali del settore edile, da citare nella documentazione, stipulati dalle Associazioni Datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che riguardano le imprese iscritte in Cassa Edile, sono 3:

  • quello firmato dalle Associazioni Artigiane (Cna Costruzioni, Anaepa Confartigianato, Casartigiani, Claai) e dai sindacati di settore(Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil);
  • quello firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e dai sindacati di settore;
  • quello della piccola e media industria firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore.

In caso di dubbi, i committenti possono anche fare una verifica, sull’iscrizione dell’impresa in Cassa Edile. E’ necessario pertanto controllare il Durc, che attesta la regolarità contributiva ed è rilasciato sempre dalla Cassa Edile, oppure si può fare un controllo sul codice di iscrizione dell’impresa sempre contattando la Cassa Edile Provinciale.

Così come previsto dalla LEGGE 20 maggio 2022, n. 51 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (GU Serie Generale n.117 del 20-05-2022), l’ambito applicativo del provvedimento è stato esteso: riguarderà tutti i casi in cui ci siano opere (edili e non edili) il cui importo «risulti complessivamente superiore a 70mila euro». Esemplificando, anche la ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 45mila euro, cambio serramenti per 18mila e idraulica per 12mila euro è soggetto al nuovo adempimento. Solamente le imprese edili avranno l’obbligo di indicare nelle fatture e nei contratti di affidamento il CCNL applicato.

In sostanza, chi effettua lavori non edili, anche nell’ambito dello stesso cantiere, non ha l’obbligo della applicazione e della indicazione di uno dei CCNL del settore edile.

Evidenziamo inoltre che, le imprese prive di dipendenti non rientrano quindi nei casi per i quali è richiesta l’indicazione del CCNL applicato anche ove i lavori edili siano di importo superiore a 70.000 euro, così come pure tale obbligo non sussiste per i Professionisti che emettono parcelle professionali (pratiche edilizie, visti di conformità ecc.), in quanto non si tratta di lavori eseguiti ma di prestazioni professionali.

In questi casi, anche se non richiesto dalla norma, è consigliato evidenziare l’inesistenza dei dipendenti e quindi la non applicazione del CCNL del settore edile nella documentazione (contratti e fatture).

Una frase tipo da inserire potrebbe essere: “l’impresa dichiara di non avere lavoratori dipendenti e, di conseguenza, di non applicare il CCNL del settore edile, stipulato dalle associazioni datoriali più rappresentative sul piano nazionale ex art. 51 Dlgs. 81/2015”. È inoltre possibile aggiungere: “nel caso in cui nel prosieguo degli interventi, si addivenga alla assunzione di lavoratori subordinati, verrà data immediata comunicazione dell’indicazione del CCNL applicato”.

Va precisato che nel caso in cui un’impresa che svolge attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili e che affida però in tutto o in parte l’esecuzione dei lavori a imprese subappaltatrici edili, rimane soggetta all’ottemperanza degli adempimenti che entreranno in vigore dal 28 maggio 2022.

Nel caso in cui si sia in presenza di acconti e di varianti in corso, di norma la data da considerare per l’applicazione del provvedimento in questione è quella indicata nella pratica edilizia.

Potrebbe ricorrere il caso di iniziare i lavori avendo previsto di rimanere sotto la soglia di 70.000 euro e poi, per varie motivazioni, di superarli. In tal caso è consigliabile integrare l’atto di affidamento e sulle fatture (quelle da emettere ma prudenzialmente anche su quelle emesse) inserire l’indicazione del CCNL applicato.

La verifica dell’indicazione del CCNL è obbligatoria per i professionisti ed i responsabili dell’assistenza fiscale che devono rilasciare il visto di conformità, laddove previsto: alle verifiche preliminari all’apposizione del visto di conformità si affiancherà, quindi, anche quella specifica relativa all’indicazione del CCNL in fattura.

I controlli avvengono da parte dell’Agenzia delle Entrate che può avvalersi anche dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.

 

 

Per maggiori informazioni:

Daniele Tanferri
Responsabile CNA Costruzioni
Tel. 059 418548 | dtanferri@mo.cna.it