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Il “Decreto Ristori bis” contiene una norma interpretativa importante.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di novembre 2020, infatti, la norma (art. 28, comma 1) sancisce che si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Quindi il bonus per il mese di novembre spetta (ovviamente se permangono le altre condizioni: non avere rapporti di lavoro dipendente o autonomo in corso, ecc.) a tutti coloro che hanno percepito l’indennità per i mesi da marzo a giugno, anche se il rapporto di collaborazione si è interrotto o non è stato rinnovato prima di novembre, e verrà erogato automaticamente.

Chi ne avesse diritto ma non avesse fatto domanda per i mesi precedenti può presentarla ora, con le modalità dettagliatamente illustrate nella Guida messa a disposizione sul sito Sport e Salute. Ricordiamo che c’è tempo fino alle ore 24.00 del 30 novembre prossimo.