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Codice Appalti: le osservazioni del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC per i commissari di gara

Con il parere n.1919 del 14 settembre 2016, il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici”, che l’Autorità anticorruzione ha adottato ai sensi degli artt. 77 e 78 del nuovo Codice degli appalti, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (per maggiori informazioni sul Decreto del 18 aprile CLICCA QUI).

Si tratta delle regole operative che devono essere seguite nella composizione delle commissioni giudicatrici e nella gestione da parte dell’ANAC dell’Albo dei componenti la commissione.
Il suddetto d.lgs. n. 50 del 2016 ha optato per un sistema di preferenza per i commissari esterni rispetto a quelli interni alla stazione appaltante, al fine di garantire una maggiore attuazione dei principi di imparzialità e trasparenza.

L’Autorità ha scisso in due diversi momenti temporali l’adozione delle prescrizioni attuative del Codice. Il Consiglio di Stato ha auspicato che il secondo provvedimento di completamento delle presenti linee guida venga adottato in tempi celeri per consentire l’entrata in vigore del nuovo sistema di composizione delle commissioni.

NATURA DELLE «DETERMINAZIONI» DELL’ANAC. La prima questione di valenza generale trattata ha riguardato la natura delle linee guida. La Commissione speciale ha rilevato che esse, integrando il precetto primario, hanno natura di linee guida vincolanti. Ne consegue che si è in presenza di atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare.
LA OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE NELL’ALBO. La seconda questione ha riguardato la portata dell’obbligo di iscrizione nell’Albo. Il Consiglio di Stato ha condiviso l’impostazione delle linee guida che, a fronte di un dato normativo non del tutto chiaro, hanno imposto l’obbligo di iscrizione nel predetto Albo non soltanto per i commissari esterni ma anche per quelli interni alla stazione appaltante.
MODALITÀ DI NOMINA E REGOLE DI ATTIVITÀ E RESPONSABILITÀ. La terza questione esaminata ha avuto ad oggetto il sistema di responsabilità delle stazioni appaltanti. La Commissione speciale ha messo in rilievo che la natura esterna del commissario non impedisce il funzionamento del sistema di imputazione dell’attività alla stazione appaltante, con la conseguente assenza di un rischio di “deresponsabilizzazione” dell’amministrazione aggiudicatrice.

CAMPO DI APPLICAZIONE. Si è chiarito che l’obbligo della previa iscrizione all’Albo gestito dall’ANAC, ai fini della nomina nelle commissioni giudicatrici per i concorsi di progettazione, operi soltanto in presenza di amministrazioni aggiudicatrici e non anche, nei settori speciali, in presenza di enti aggiudicatori.

COMPOSIZIONE DELL’ALBO E MODALITÀ DI NOMINA DEI COMMISSARI “ESTERNI” ED “INTERNI”. Su questa tematica la Commissione speciale ha affermato quanto segue.

ADEMPIMENTI DELLE STAZIONI APPALTANTI E FUNZIONALITÀ DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICE. Per quanto riguarda questa tematica il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue.

COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ. In relazione a questa tematica la Commissione speciale ha affermato quanto segue.

REQUISITI DI MORALITÀ E COMPATIBILITÀ. In relazione a questa tematica la Commissione speciale ha affermato che sarebbe opportuno che le linee guida considerino ostative alla nomina dei commissari tutte le condanne per reati di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, anche al fine di creare una sorta di “simmetria escludente” tra requisiti dei partecipanti e dei giudicanti.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELL’ALBO. In relazione a quest’ultima tematica la Commissione speciale ha rilevato che l’ANAC deve procedere a verifica sui requisiti di iscrizione nel momento in cui il soggetto viene indicato nella lista di candidati fornita alla stazione appalti.

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