Nelle settimane scorse avevamo già trattato l’argomento degli assegni per nuclei familiari. Torniamo a parlarne, in quanto l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.

Mentre gli operai agricoli a tempo indeterminato continueranno ad utilizzare la modalità di presentazione della domanda cartacea al proprio datore di lavoro con il modello ANF/DIP, queste modalità cambiano invece per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo. In particolare, per questi ultimi, dal 1° aprile 2019, le domande di ANF dovranno essere inoltrare esclusivamente in modalità telematica.

L’istituto chiarisce che le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello cartaceo ANF/DIP per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate.

Le domande presentate in via telematica all’INPS a decorrere dal 1° aprile saranno istruite dall’Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Gli importo calcolati dall’istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso un’apposita utility, disponibile dal 1° aprile all’interno del cassetto previdenziale aziendale.

Sulla base degli importi calcolati dall’istituto il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

L’Inps chiarisce che nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di rilascio dell’Autorizzazione agli ANF, il lavoratore che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”. In caso di accoglimento al lavoratore non verrà più inviato il provvedimento di autorizzazione, ma si procederà alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP” da parte della struttura competente secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione invece, l’Inps invierà al richiedente il relativo provvedimento

Si allega alla presente una informativa che potrete consegnare ai lavoratori. In alternativa alla consegna, si consiglia di affiggere l’informativa in azienda, in luogo ben visibile a tutti i lavoratori.