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Chiarimenti sul termine sanificazione ai tempi del Coronavirus nel settore impianti

+++ Aggiornamento +++

Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25E del 20 agosto 2020 viene specificato (pagg. 27 e 28) che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di “sanificazione”, così come qualificate dalla circolare 28 n. 20/E del 10 luglio 2020.

Di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 125 del Decreto”.

In pratica, si ribadisce quanto da noi già sostenuto (vedi sotto) e cioè che l’ordinaria attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientra tra quelle di “sanificazione” che danno diritto al credito d’imposta del 60% della spesa sostenuta di cui all’articolo 125 del decreto Rilancio n. 34/2020.

Notizia del 07/05/2020

Ritorniamo sul tema della sanificazione ed igienizzazione per dare qualche indicazione più approfondita sulla delicata questione relativa alla pulizia degli impianti e degli ambienti in questo periodo di emergenza Coronavirus. È d’obbligo la premessa che su questi termini c’è ancora molta confusione e auspichiamo che venga al più presto chiarita da una interpretazione ministeriale.

Questa nota pertanto, come tutte le indicazioni di carattere operativo, normativo e legislativo fornite in varie forme sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria alle imprese, ha l’esplicito scopo di tutelare le aziende ed evitare che a causa di utilizzi impropri, generici o sbagliati del termine “sanificazione” si trovino in futuro a dover affrontare eventuali contenziosi e contestazioni in ordine al loro operato.

In sintesi per CNA Installazione e Impianti è fondamentale distinguere gli ambiti delle attività di:

In entrambi gli ambiti possono intervenire solo imprese in possesso di particolari requisiti.

Il termine “sanificazione” è quello che crea i principali problemi poiché si stanno ponendo numerosi interrogativi circa gli interventi da effettuare per garantire, nei limiti del possibile, la necessaria salubrità degli ambienti, siano essi quelli domestici che quelli di lavoro o, più in generale, quelli soggetti ad assembramento di persone (supermercati, centri commerciali, ecc.).

La sanificazione COVID-19, così come indicato nella circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, prescrive sostanzialmente solo il trattamento superficiale considerando esclusivamente gli ambienti, ma la dizione “sanificazione degli impianti”, utilizzata in alcune ordinanze regionali durante l’emergenza Coronavirus, nonché nel Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità, non consente un’interpretazione univoca. “Sanificazione degli impianti” appare più frutto di un’imprecisione lessicale, intesa come mera estensione agli impianti di attività da svolgersi negli ambienti, piuttosto che un’attività definita in modo chiaro sia negli obiettivi che nei confini, anche e soprattutto, in termini di responsabilità da parte degli operatori chiamati in causa. Possiamo quindi dire, con esplicito riferimento alle attività di sanificazione degli ambienti e di pulizia/igienizzazione degli impianti per le finalità di riduzione del contagio da Coronavirus, che a nostro parere sono chiamate in causa aziende diverse con proprie specificità.

IMPIANTI HVAC&R (Riscaldamento-ventilazione-condizionamento aria e refrigerazione)

Su questi impianti deve intervenire un’impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 lettera c). L’intervento cui è chiamato l’impiantista dipenderà ovviamente dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalla tipologia di impianto sul quale deve intervenire.

Nel caso il tecnico fosse chiamato al rilascio di “certificati di sanificazione” degli impianti, in assenza di specifica documentazione indicata dagli enti preposti, si suggerisce di annotare le attività svolte nel documento fiscale (es. fattura) nel quale si potrà riportare un esplicito riferimento alla pulizia/igienizzazione/”sanificazione” dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Ribadendo che il termine sanificazione sarebbe opportuno non utilizzarlo.

AMBIENTI

L’ISS (istituto superiore di sanità) suggerisce:

Naturalmente se negli ambienti è richiesto un intervento di sanificazione, l’impresa di pulizia deve essere abilitata ai sensi del DECRETO 274/97 con responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnici previsti al fine di rilasciare idonea certificazione.

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