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Chiarimenti sul regolamento che disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali

Facciamo seguito a comunicazioni precedenti per fornire ulteriori indicazioni in merito ai requisiti di qualificazione necessari per partecipare agli appalti pubblici nelle categorie del restauro tutelate dal Ministero dei beni Culturali, alla luce delle recenti interpretazioni di Unionsoa e di alcuni pareri dell’ANAC in materia.

Requisiti generali
Sono richiesti tutti i requisiti etico-morali previsti dalla normativa vigente (art. 80 del Dlg 50/2016).

Inoltre, è necessaria l’iscrizione al registro della CCIAA, con i seguenti oggetti sociali:

Oggetto sociale Se riguarda i lavori di:
Scavi archeologici Scavo archeologico – OS25
Conservazione e restauro di opere d’arte Manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali – OS2-A e B
Conservazione e restauro di opere d’arte Restauro e manutenzione di beni culturali immobili – OG2
Opere su verde storico relative a parchi e giardini Verde storico di cui alle disposizioni del Codice dei Beni culturali e e del Paesaggio – categoria OS24

Come noto, l’oggetto sociale non deve essere letteralmente identico a quanto indicato.

Requisiti speciali:

Idoneità tecnica  

Idonea Direzione tecnica

Inoltre, come capacità tecnica professionale:

 Esecuzione dei lavori – Art 7 del Regolamento

La continuità nell’esecuzione dei lavori viene valutata positivamente quando tra i diversi lavori eseguiti vi è un’inattività non superiore ai 12 mesi (eventualmente verificabile anche con documentazione alternativa al certificato di esecuzione lavori ). il certificato lavori eseguiti a cavallo del decennio possono essere utilizzati interamente ; il periodo minimo ordinario da prendere in considerazione è quello dei 10 anni

Atti di trasferimento
In caso di atto di trasferimento di azienda, i requisiti sono trasferibili solo se il trasferimento comprende anche la figura del Direttore Tecnico e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno 3 anni. Se il “vecchio” direttore tecnico dell’azienda ceduta non possiede i requisti della nuova normativa, può ugualmente ricoprire questo ruolo a patto che rimanga nell’organico della nuova azienda.

Idoneità Organizzativa

Per imprese con categoria OG2
Requisiti equivalenti alle altre categorie del Dpr 207/2010:

in alternativa

Per imprese con categoria OS2-A e OS2-B

Oppure in alternativa:

Adeguata capacità economica e finanziaria

Entrata in vigore

Il decreto è entrato in vigore l’11 Novembre 2017 e le sue disposizioni si applicano:

Vi ricordiamo che il servizio Pubblici Appalti è a disposizione per qualsiasi integrazione o consulenze al riguardo.

Per maggiori informazioni:
Giovanni Flori, Responsabile Servizio Pubblici Appalti – tel. 059 418563 – flori@mo.cna.it
Pamela Michelini, Servizio Pubblici Appalti – tel. 059 418506 – pmichelini@mo.cna.it

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