Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare esplicativa sull’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come modificato dall’art. 4 del D.L. 73/2025, riguardante la disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.

A seguito di numerose segnalazioni da parte di autotrasportatori e committenti, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti applicativi per evitare interpretazioni difformi e contenziosi

 

Tempi e indennizzi: cosa cambia

La norma introduce regole chiare e vincolanti:

  • Franchigia di attesa: massimo 90 minuti per carico o scarico.
  • Indennizzo100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre la franchigia.
  • Indennizzo anche per ritardi nelle operazioni di carico/scarico oltre i tempi contrattuali, senza ulteriori franchigie.

Importante: L’indennizzo è dovuto anche per ritardi inferiori all’ora. Non è dovuto solo se il ritardo è imputabile al vettore.

 

Ruolo del contratto di trasporto

Il contratto scritto assume un ruolo centrale. È fondamentale:

  • Definire luogo, orario e modalità di carico/scarico.
  • Specificare responsabili delle operazioni.
  • Prevedere strumenti digitali per attestare l’orario di arrivo del vettore.
  • Chiarire le cause di forza maggiore e le responsabilità in caso di violazioni.

 

Responsabilità condivisa

La legge stabilisce che committente e caricatore sono tenuti in solido al pagamento dell’indennizzo, con diritto di rivalsa verso il responsabile effettivo.
Raccomandazioni operative
Per evitare contenziosi e garantire la corretta applicazione della norma, si raccomanda:

  • La formalizzazione preventiva delle condizioni contrattuali.
  • La tracciabilità digitale degli orari.
  • La trasparenza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità.

 

Per completezza, cliccando qui trovate la circolare di riferimento a firma del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Stefano Fabrizio Riazzola.