Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una circolare esplicativa sull’applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs. 286/2005, come modificato dall’art. 4 del D.L. 73/2025, riguardante la disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci.
A seguito di numerose segnalazioni da parte di autotrasportatori e committenti, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti applicativi per evitare interpretazioni difformi e contenziosi
Tempi e indennizzi: cosa cambia
La norma introduce regole chiare e vincolanti:
- Franchigia di attesa: massimo 90 minuti per carico o scarico.
- Indennizzo: 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre la franchigia.
- Indennizzo anche per ritardi nelle operazioni di carico/scarico oltre i tempi contrattuali, senza ulteriori franchigie.
Importante: L’indennizzo è dovuto anche per ritardi inferiori all’ora. Non è dovuto solo se il ritardo è imputabile al vettore.
Ruolo del contratto di trasporto
Il contratto scritto assume un ruolo centrale. È fondamentale:
- Definire luogo, orario e modalità di carico/scarico.
- Specificare responsabili delle operazioni.
- Prevedere strumenti digitali per attestare l’orario di arrivo del vettore.
- Chiarire le cause di forza maggiore e le responsabilità in caso di violazioni.
Responsabilità condivisa
La legge stabilisce che committente e caricatore sono tenuti in solido al pagamento dell’indennizzo, con diritto di rivalsa verso il responsabile effettivo.
Raccomandazioni operative
Per evitare contenziosi e garantire la corretta applicazione della norma, si raccomanda:
- La formalizzazione preventiva delle condizioni contrattuali.
- La tracciabilità digitale degli orari.
- La trasparenza nella definizione dei ruoli e delle responsabilità.
Per completezza, cliccando qui trovate la circolare di riferimento a firma del Capo Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Stefano Fabrizio Riazzola.


