Dal prossimo 1° Luglio 2014 diventa obbligatoria (dopo un periodo volontario di “coesistenza” tra il 1° Gennaio 2012 e il 30 Giugno 2014) la Marcatura CE di tutte le strutture e componenti in acciaio e alluminio strutturale destinate ad essere incorporate in edifici e opere d’ingegneria civile. Ciò ai sensi della Norma armonizzata EN 1090-1/A1:2011.

A partire da tale data, tutte le aziende che non saranno in regola con quest’obbligo, potranno avere seri problemi con le proprie stazioni appaltanti, in quanto il committente è tenuto a verificare la presenza della Marcatura CE sui componenti e può rigettare le forniture non conformi.

CNA ha più volte in questi mesi sollecitato chiarimenti, vista la compresenza delle disposizioni in materia previste dal DM 14/1/2008, il quale già prevedeva da tempo che le aziende che realizzano questi manufatti per l’edilizia fossero attestate dal Servizio Centrale CSLP in qualità di “Centri di Trasformazione”.

Ora un’opportuna circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, diffusa in questi giorni, risponde ufficialmente alle tante richieste di informazione pervenute in un modo che riteniamo piuttosto chiaro ed esaustivo.

In estrema sintesi il CSLP precisa (alleghiamo testo integrale) che la Marcatura CE prevista dalla norma europea armonizzata EN 1090-1 costituisce, per i prodotti in essa ricadenti, modalità di qualificazione del prodotto sufficiente ai sensi del par.11.1 caso A del DM 14/1/2008 e, pertanto, il fabbricante di elementi di carpenteria metallica per uso strutturale, se è in possesso della certificazione EN 1090-1 non necessita dell’attestato in qualità di Centro di Trasformazione rilasciato ai sensi del DM 14/1/2008.

Quindi, a partire dal 1° Luglio 2014, la Marcatura CE è l’unica modalità di qualificazione dei componenti strutturali in acciaio e alluminio e dalla medesima data il Servizio Tecnico Centrale non rilascerà più l’attestazione di avvenuta dichiarazione dell’attività di centro di trasformazione di carpenteria metallica, continuando a rilasciarla, in via residuale, soltanto per prodotti in carpenteria metallica che non fossero coperti dalle EN 1090 (non strutturali).

Resta fermo l’obbligo (comunque sia qualificato il prodotto) del Direttore dei Lavori di verificare la conformità della Dichiarazione di Prestazione con i requisiti richiesti dal DM 14/1/2008.



  Allegata circolare del Consiglio Superiore