La cessione del credito: ecobonus
Il meccanismo della cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici è stato introdotto inizialmente per favorire i condòmini incapienti, che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riqualificazione delle parti comuni dei condomìni. La possibilità di optare per la cessione del credito oggi non è limitata solo agli interventi sulle parti comuni dei condomìni, ma vale anche per quelli sulle singole unità immobiliari.

Per quanto riguarda il condominio, tutti i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente all’Ecobonus a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, ma non alle banche o ad altri intermediari finanziari. I condomini incapienti, rientranti cioè nella “no tax area”, (contribuenti con meno di 8mila euro di reddito nel 2017) possono invece cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione anche a banche o ad altri intermediari finanziari.

Ecobonus, cessione solo con un passaggio
La cessione del credito d’imposta deve essere limitata a un solo passaggio successivo a quello effettuato dal contribuente titolare del diritto. Questo perché la cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l’assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica. I soggetti privati, ai quali il credito può essere ceduto, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La circolare riporta un esempio: nel caso di interventi condominiali la detrazione può essere nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari (per i soggetti diversi dagli incapienti – no tax area).

Il Fisco assicura che non sarà preso nessun provvedimento a carico di chi, prima dell’emenazione della circolare, abbia effettuato più cessioni.

Ecobonus, soggetti privati cui cedere la detrazione
La circolare individua i soggetti privati ai quali è possibile cedere il credito di imposta corrispondente alla detrazione fiscale riconosciuta agli interventi di efficientamento energetico: si tratta dei fornitori che hanno effettuato l’intervento, ma anche altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari. Questi ultimi non devono però detenere il controllo dei consorzi o delle società, né possedere una quota maggioritaria. La cessione dell’Ecobonus può avvenire anche nei confronti delle Energy Service Companies (ESCO), cioè società che effettuano interventi per l’efficientamento energetico accollandosi il rischio finanziario, e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l’eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico.

È invece vietata la cessione diretta a società finanziarie, a meno che il contribuente non sia un condomino incapiente. Il credito non può essere ceduto neanche alle Pubbliche Amministrazioni.

Cessione Ecobonus, escluse banche e intermediari finanziari
Il credito di imposta corrispondente all’Ecobonus non può essere ceduto agli istituti di credito (tranne per i condomini incapienti) e agli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di concessione di finanziamenti e iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario (D.lgs. 385/1993). Cessione vietata anche nei confronti di tutte le società classificabili, ai fini dei conti nazionali, nel settore delle società finanziarie, i cui crediti nei confronti dello Stato inciderebbero sull’indebitamento netto e sul debito pubblico per l’importo del credito ceduto.
Sono quindi esclusi dal novero dei cessionari i Confidi con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro, le società fiduciarie, i servicer delle operazioni di cartolarizzazione, le società di cartolarizzazione.

Ecobonus, le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica
Godono di una detrazione fiscale fino al 65% gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%.

Da quest’anno è sceso al 50% il bonus per l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013. La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A è invece esclusa dagli incentivi.

In condominio, qualora i lavori interessino almeno il 25% dell’involucro, la detrazione sale al 70%. Se con l’intervento di miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva si consegue almeno la qualità media di cui al DM 26 giugno 2015, la detrazione sale al 75%. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare delle spese fino a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Il rimborso avviene in dieci rate annuali di pari importo.

Gli interventi realizzati fino al 31 dicembre 2021 sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno diritto ad una detrazione dell’80% se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell’85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.