La legge di modifica del “Codice delle pari opportunità” ha previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022 la certificazione di parità di genere. L’obiettivo di tale certificazione è la definizione di un sistema nazionale di certificazione che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza.

Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ha emanato il decreto che definisce i parametri minimi per il conseguimento della certificazione di parità di genere alle imprese e stabilito quali sono gli enti abilitati alla certificazione.

Le caratteristiche della certificazione della parità di genere nelle imprese nonché i benefici di cui le stesse possono godere una volta in possesso della certificazione sono riportati nella scheda che segue:

Elemento Descrizione
Certificazione della parità di genere La certificazione attesta le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.
Aziende interessate Possono ottenere la certificazione tutte le aziende, indipendentemente cioè dai limiti dimensionali e quindi anche quelle con meno di 51 dipendenti non obbligate alla redazione del rapporto biennale sulla parità di genere.  Adempimento a sé stante rispetto alla certificazione. La certificazione non è pertanto un obbligo ma una scelta vantaggiosa per l’impresa.
Parametri minimi per il conseguimento della certificazione I parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese sono quelli individuati nelle Linee Guida.
Soggetti deputati al rilascio della certificazione Al rilascio della certificazione della parità di genere provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito.

Il certificato di accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

Informativa annuale sulla parità di genere Il datore di lavoro deve predisporre annualmente, anche sulla base delle risultanze dell’audit interno, un’informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.

L’informativa deve essere fornita alle rappresentanze sindacali aziendali oltre che alla consigliera di parità territoriale e regionale competente.

Vantaggi
  • Esonero contributivo per l’anno 2022

Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero potrà essere riconosciuto anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le risorse finanziarie necessarie, anche sulla base dell’andamento dei benefici riconosciuti per l’anno 2022.

Il Ministero del Lavoro ha definito i criteri e le modalità per l’assegnazione dell’esonero contributivo ai datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere.

Si attendono le istruzioni operative da parte dell’INPS. Per accedere all’esonero, infatti, i datori di lavoro privati in possesso della certificazione di parità di genere dovranno presentare apposita domanda telematica all’INPS. Tale domanda dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi dell’azienda;
  • in relazione al periodo di validità della certificazione di parità di genere:
    • la retribuzione media mensile stimata;
    • l’aliquota datoriale media stimata;
    • la forza aziendale media stimata;
  • la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere e di non essere incorsa in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro in relazione alla mancata presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale;
  • il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

La domanda potrà essere presentata, oltre che dal legale rappresentante dell’impresa interessata, anche da un suo delegato o dagli intermediari abilitati.

L’INPS, effettuate le verifiche del caso, ammetterà le domande per l’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.

L’esonero riguarda il versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nella misura dell’1%, con un limite massimo di 50.000 € annui. L’ammontare del beneficio deve essere riparametrato su base mensile e può essere fruito per tutto il periodo di validità della certificazione di parità.

Dato il limite di spesa annuale (50.000 €), al fine di consentirne la più ampia fruizione, qualora le risorse risultino insufficienti rispetto al numero di domande pervenute e ammissibili, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto.

Trattandosi di esonero contributivo, oltre alla certificazione di parità è necessario il possesso del DURC, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello negoziale. Il datore di lavoro al quale sia revocata la certificazione avrà l’onere di darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le pari opportunità.

La fruizione indebita del beneficio comporterà l’obbligo di versamento con applicazione delle ordinarie sanzioni civili, ferme restando le eventuali conseguenze penali. Le somme recuperate saranno rese disponibili per l’annualità successiva.

N.B.: in attesa delle istruzioni operative da parte dell’INPS per la presentazione della domanda di ammissione all’esonero, si ritiene opportuno sollecitare le imprese intenzionate ad ottenere la certificazione di parità affinché si adoperino in tal senso. E’ bene, infatti, che tali imprese siano in possesso della certificazione in tempi utili per poter presentare la domanda nel rispetto delle tempistiche che verranno fornite dall’istituto.

  • Punteggi premiali

Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Le amministrazioni pubbliche aggiudicatrici devono indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere.

 

CNA, per consentire alle imprese associate di usufruire di questa opportunità, si è strutturata in modo da fornire un adeguato sostegno rispetto a tutto il processo che porta alla certificazione. Nel dettaglio, la nostra struttura può affiancare l’impresa rispetto alla fase preventiva di valutazione della situazione aziendale e alla successiva fase di affiancamento nel percorso di implementazione delle procedure e del sistema che prepara l’azienda all’ iter di certificazione. Inoltre, siamo in contatto con enti accreditati di certificazione abilitati all’emissione del certificato rispetto alla norma UNI/PdR 125:2022.

Per maggiori informazioni:
Fabio Casalin
Cell. 331 6257091 | fcasalin@mo.cna.it