È stato disposto un nuovo intervento da parte del legislatore volto ad introdurre meccanismi compensativi che consentano l’adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto per fronteggiare l’eccezionale aumento dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici. La nuova normativa si trova nell’articolo 26 del cosiddetto “Decreto Aiuti”, la quale si aggiunge alle disposizioni introdotte nei primi mesi del 2022, contenuti nei decreti-legge 4/2022 e 17/2022.

  • Sul piano oggettivo, le norme riguardano soltanto gli appalti di lavori, con esclusione dei servizi e delle forniture.
  • Sul piano temporale, invece, la disciplina introdotta riguarda tutti gli appalti il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto entro il 31 dicembre 2021.

L’adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori o annotate nel libretto delle misure nell’intero anno 2022 (1° gennaio-31 dicembre).

Sebbene sia piuttosto chiaro l’arco temporale che il decreto disciplina, non è altrettanto chiaro a quali appalti esso trovi applicazione. Essendo stato fissato soltanto un termine finale ma non uno iniziale, si può ragionevolmente concludere che la compensazione operi per tutti gli appalti in corso, anche se risalenti nel tempo.

Sul piano operativo, l’adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori (SAL) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. I Sal sono determinati e successivamente liquidati applicando prezziari aggiornati in forza di quanto previsto dal comma 2 del sopra menzionato articolo. I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla base dei prezziari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori nella misura del 90%; ciò significa che il restante 10% resta a carico dell’appaltatore.

Il pagamento effettivo deve essere effettuato entro 30 giorni dallo stato di avanzamento lavori, a meno che non sia stato pattuito nel contratto un termine diverso, che in ogni caso non può superare i 60 giorni.

Nel caso in cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia già stato adottato il Sal ed il Rup abbia già emesso il certificato di pagamento relativamente alle lavorazioni eseguite a partire dal primo gennaio 2022 è prevista l’emissione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto, di un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del maggior importo dovuto all’appaltatore.

L’intero meccanismo compensativo si fonda, pertanto, sull’aggiornamento dei prezziari. La disciplina ordinaria (Art. 23 co. 16 D.lgs. 50/216) prevede che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, il quale costituisce il punto di partenza per la determinazione dell’importo a base di gara, venga fissato sulla base di prezziari regionali aggiornati annualmente.

Il comma 2 dell’art. 26 del “Decreto aiuti” stabilisce che, per il solo anno 2022, vi sia un aggiornamento infrannuale dei prezziari. La norma però non prevede esplicitamente il termine entro il quale avverrà tale aggiornamento. Tuttavia, analizzando attentamente il co. 2 della norma, è verosimile dedurre che tale aggiornamento debba avvenire entro il 31 luglio 2022.

È compito delle Regioni provvedere all’aggiornamento ed in caso di inadempienza delle medesime entro i successivi 15 giorni si sostituiscono ad esse le competenti articolazioni territoriali del Mims, che vi provvedono sentite le regioni.

Sul punto al co. 2 si segnala un ulteriore elemento di criticità. Tale comma precisa che l’aggiornamento infrannuale avviene in forza delle linee guida di cui all’art. 29 co.12 del decreto-legge n.4/2022. Queste linee guida, volte a dettare criteri omogenei per la formazione e l’aggiornamento dei prezziari regionali, avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 aprile 2022. Ad oggi, tuttavia, non risultano ancora emanate. Questo ritardo implica, pertanto, il rischio che il processo di aggiornamento dei prezziari possa subire un rallentamento. A tale rischio il legislatore ha tentato di porre un rimedio prevedendo che, nell’attesa dell’aggiornamento infrannuale dei prezziari, le stazioni appaltanti procedono comunque ad un incremento fino al 20% dei prezziari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Tutto ciò ha però natura provvisoria: si dispone, infatti, che al momento dell’adozione dell’aggiornamento infrannuale sopra menzionato, le stesse stazioni appaltanti procederanno, nel primo Sal successivo a tale aggiornamento, a quantificare definitivamente quanto dovuto all’appaltatore in base ai prezziari aggiornati ed a operare il relativo conguaglio in aumento o in diminuzione.

Sarà premura dell’Ufficio Appalti di CNA Modena aggiornarvi non appena saranno pubblicate ulteriori novità in merito.