In sede di conversione in legge del Decreto-legge n. 5/2023 è stata confermata la possibilità, per i datori di lavoro privati, di erogare ai propri lavoratori dipendenti, anche nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti, ai fini della formazione del reddito, fino a un massimo di 200 euro.

Va, tuttavia, evidenziato che la legge di conversione, nel testo definitivo approvato, limita l’esenzione per tali buoni ai soli fini fiscali e ne esclude espressamente l’applicazione ai fini previdenziali con la conseguenza che il loro valore dovrà essere assoggettato a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

 

L’art. 1 del Decreto Legge n. 5/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 23/2023, dispone che:

“(…) il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi.”

Pertanto, con riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, il valore dei buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai propri dipendenti, risulta:

O             esente ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale fino a un massimo di 200 euro;

O             imponibile ai fini della quantificazione dell’imponibile previdenziale, con conseguente obbligo di assoggettamento a contribuzione sia a carico datore di lavoro che lavoratore.

Considerato che il testo originario del Decreto Legge n. 5/2023, entrato in vigore lo scorso mese di gennaio portava a ritenere che, per i buoni carburante riconosciuti nel 2023, potesse trovare applicazione la medesima disciplina agevolativa fissata per il 2022 (esenzione fino a 200 euro sia fiscale che previdenziale), i datori di lavoro che, negli scorsi mesi di gennaio e febbraio, abbiano riconosciuto tali buoni ai dipendenti in esenzione anche previdenziale, dovranno necessariamente riconsiderare i relativi valori per assoggettarli a contribuzione.

A tal fine, si attendono indicazioni da parte dell’INPS sulle modalità da seguire.

Seguiranno approfondimenti.