Anche per il 2021 è stato confermato il bonus pubblicità. L’agevolazione corrisponde ad un credito d’imposta del 50% per le spese pubblicitarie sostenute dalle imprese e riguarda la stampa quotidiana e periodica, anche on line. Escluse, invece, le spese pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

 

Beneficiari

Possono beneficiare del credito d’imposta in esame:

  • le imprese ( a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • i lavoratori autonomi (ivi inclusi le professioni regolamentate
  • gli enti non commerciali.

 

Oggetto dell’agevolazione

Gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

A differenza della precedente agevolazione prevista per il 2020 dal comma 1 ter dell’art. 57 bis DL 50/2017, la nuova disposizione esclude gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

 

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta in esame è riconosciuto, nella misura del 50% sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
Il credito d’imposta spetta dunque in relazione agli investimenti effettuati in ciascuno degli anni 2021 e 2022, per cui:

  • non è necessario aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione;
  • non è richiesta la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell11% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente);
  • ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati l’anno precedente, o che nell’anno precedente non abbiano investito affatto, oppure ancora che i soggetti abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno agevolato.

 

Accesso all’agevolazione

I soggetti interessati dovranno presentare l’apposito modello di comunicazione e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione presentata in precedenza sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti (vedi art.3 DPCM 90/2018).

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati ai suddetti servizi telematici o tramite intermediari abilitati. L’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate è possibile tramite SPIO, CNS o CIE, e con Entrate! e Fisconline.

 

Termini di presentazione

Si può presentare il modello di comunicazione dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva. Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il codice tributo da utilizzare è “6900”).

Sul modello F24, che deve essere presentato soltanto tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (pena il rifiuto dell’operazione di versamento), il neo codice va riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” bisogna indicare l’anno di concessione del credito.

Si ricorda che il credito d’imposta non potrà eccedere il limite dell’ammontare comunicato dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del consiglio dei ministri.

Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare comunicato, il modello viene scartato.

 

Per maggiori informazioni rivolgersi ai punti PAI.