Per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno dei nuovi nati, la Legge di Bilancio 2025 prevede il bonus “Nuovi nati” che consiste in un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025.

L’INPS nei giorni scorsi ha pubblicato le prime indicazioni con Circolare n. 76/2025.

Per poter presentare la domanda bisogna possedere i seguenti requisiti:

  • Requisito di cittadinanza

Il bonus è destinato:
– ai figli di cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari con diritto di soggiorno o soggiorno permanente;
– ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea in possesso di specifici permessi di soggiorno, tra cui il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il permesso unico di lavoro per periodi superiori a sei mesi o il permesso di soggiorno per motivi di ricerca per periodi superiori a sei mesi, purché residenti in Italia;
– ai cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025.

Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale.

Per i cittadini del Regno Unito residenti in Italia entro il 31 dicembre 2020, si applica un regime equiparato ai cittadini UE; per i residenti successivamente al 31 dicembre 2020, si applicano le norme per i cittadini extracomunitari.

  • Requisito di residenza

Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia. Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino alla data di presentazione della domanda

  • Requisito economico

È necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui nel cui nucleo familiare è presente il figlio per il quale si richiede il contributo. Per la verifica si tiene conto dell’ISEE minorenni, neutralizzando gli importi relativi all’Assegno unico e universale (AUU).

  • Data dell’evento

Il figlio deve essere nato o adottato dal 1° gennaio 2025. Per le adozioni, il contributo può essere richiesto esclusivamente per i figli minorenni. In caso di affido preadottivo, si considera la data di ingresso del minore nel nucleo familiare. Per le adozioni internazionali, la data di riferimento è quella della trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile.

Presentazione della domanda

La domanda per il Bonus nuovi nati può essere presentata da:

  • uno dei genitori;
  • dal genitore che convive con il figlio, in caso di genitori non conviventi;
  • da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, in caso di genitori incapaci o minorenni.

Attenzione: la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio (nascita, affido preadottivo, adozione senza affido preadottivo).

Si precisa che per l’invio della domanda è necessario essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità o aver presentato preliminarmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

L’erogazione del Bonus avverrà in ordine cronologico rispetto alla presentazione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate.

Regime fiscale: Il Bonus nuovi nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini fiscali (art. 8 del TUIR).

Le sedi del Patronato Epasa-Itaco sono a disposizione per la presentazione della domanda.