Con dieci mesi di ritardo rispetto all’approvazione nella Legge di Bilancio 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per poter usufruire del cosiddetto “Bonus Idrico”, una misura finalizzata a perseguire il risparmio delle risorse e ridurre gli sprechi di acqua.

Va premesso che l’applicazione web necessaria per ricevere le richieste da parte delle persone fisiche beneficiarie, denominata “Piattaforma bonus idrico”, non è ancora disponibile e, secondo una nota diffusa dallo stesso Ministero della Transizione Ecologica, dovrebbe essere attivata entro 60 giorni dalla data di registrazione del decreto alla Corte dei Conti avvenuta lo scorso 12 ottobre. Tuttavia, dal testo del decreto attuativo del Bonus Idrico emergono indicazioni puntuali dei dati e documenti da caricare in Piattaforma.

È bene precisare che il contributo sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse annuali stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. Questo significa che la misura, almeno per l’anno in corso, è verosimilmente destinata ad esaurirsi a breve, appena si apriranno i termini per presentare le istanze, e al momento non abbiamo indicazioni che possano indurci ad ipotizzare un rifinanziamento del contributo anche per il 2022.

Possono beneficiare del bonus le persone fisiche per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

Il bonus idrico è riconosciuto, sotto forma di rimborso, per le spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021nel limite massimo di 1.000 euro.

Si può aderire all’agevolazione per una sola volta e per un solo immobile.

Nello specifico, tra gli interventi per i quali è possibile chiedere il bonus:

  • la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  • la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

 La richiesta di rimborso può essere inoltrata esclusivamente online, collegandosi alla Piattaforma che sarà accessibile dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, previa autenticazione accertata attraverso SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Nel corso della procedura di registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione:

  • nome, cognome, codice fiscale;
  • importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o istallazione;
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato;
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.);
  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus;
  • copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale, documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma” .

Il Bonus Idrico NON è quindi cumulabile con il Bonus Casa né con altre agevolazioni fiscali usufruite per gli stessi interventi. A titolo di esempio, se si è proceduto alla ristrutturazione completa di un bagno, con rifacimento dell’impianto idraulico e il cambio dei sanitari, si deve scegliere se optare per l’intervento di manutenzione straordinaria, usufruendo del Bonus Ristrutturazione al 50% (con detrazione/sconto in fattura/cessione del credito), oppure inoltrare richiesta per il Bonus Idrico per la fornitura e la posa in opera di sanitari e rubinetteria.

Il rimborso è escluso in questi casi:

  • richiesta errata nella compilazione, incompleta di informazioni e/o degli allegati;
  • ove a seguito dei controlli si riscontrino irregolarità rispetto a quanto dichiarato;
  • esaurimento delle risorse stanziate (in caso di esaurimento delle risorse disponibili il Ministero della Transizione Ecologica, su segnalazione da parte di SOGEI che è la società che sviluppa e gestisce la Piattaforma, ne darà immediata comunicazione attraverso la Piattaforma stessa)

Per maggiori informazioni:
Adelio Moscariello
Responsabile CNA Installazione e Impianti
Tel. 059 418571 | moscariello@mo.cna.it